La ripartizione della giurisdizione negli atti di nomina del collegio consultivo tecnico (CCT)

TAR Calabria, sentenza n. 1582 del 11 novembre 2024

Occorre preliminarmente osservare che il richiamo, da parte dei ricorrenti, della citata sentenza n.1638/2022 Tar Sicilia – Catania non risulti pertinente.

Nel caso deciso con la citata pronuncia, era in discussione la legittimità del rifiuto, opposto dalla stazione appaltante, di costituire il Comitato, in un caso in cui la costituzione era obbligatoria. Ciò che ha indotto il giudice amministrativo ad osservare come il CCT sia “un organo la cui costituzione, ancorché successiva al contratto, non costituisce una libera scelta dell’operatore economico (espressione di autonomia contrattuale) al fine di risolvere questioni che potrebbero sorgere nel corso dell’esecuzione dei lavori, ma si pone quale espressione di un potere autoritativo vincolato (essendo la relativa costituzione obbligatoria) con il fine di soddisfare un interesse pubblico (la rapida risoluzione delle controversie in fase esecutiva al fine del dare un’accelerazione agli investimenti e alla realizzazione e completamento delle infrastrutture) […]. Nel caso in esame è proprio l’interesse pubblico reso esplicito dalla norma in esame – che prevede peraltro una vera e propria disciplina di carattere pubblicistico – che indica l’esistenza di un potere autoritativo (vincolato) della pubblica amministrazione, rivelando quindi la giurisdizione amministrativa.

Nella fattispecie all’esame di questo Collegio, invece, si è in una fase successiva alla (e diversa dalla) decisione (obbligatoria) di costituire del CCT, nell’ambito della quale non vi è dubbio che la stazione appaltante, da una parte, e la società appaltatrice, dall’altra, siano parti del contratto pubblico, poste in una posizione di parità. Nemmeno viene in rilievo la decisione di costituire l’organo, bensì la scelta dei componenti di parte; e, in tale ambito, la stazione appaltante non è soggetto pubblico bensì parte di un contratto, chiamata, al pari del soggetto privato, a contribuire alla costituzione di un organo le cui determinazioni, salvo espressa volontà contraria, hanno natura di lodo contrattuale ai sensi dell’art.808-ter c.p.c. (art.215, co.2, codice contratti pubblici).

Se paritaria è la posizione dei contraenti, pubblico e privato, altrettanto è a dirsi rispetto al rapporto che si viene ad instaurare fra la parte contrattuale, sia essa pubblica o privata, da un lato, e i componenti di parte da essa scelti per la composizione del Collegio Consultivo Tecnico. Rapporto che, come pure dedotto dalla resistente, può ricondursi alla figura del mandato (artt.1703 ss. c.c.), ed ha natura fiduciaria.

Nella scelta del componente di parte da indicare per il costituendo Collegio Consultivo Tecnico, la stazione appaltante non esercita un potere pubblicistico bensì un potere di natura privatistica.

Lo stesso è a dirsi per la decisione di revocare quella scelta, ove il rapporto di fiducia venga meno. Anche in questo caso, l’amministrazione esercita un potere privato il cui sindacato è sottratto alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto a venire in rilievo è una posizione di diritto soggettivo, non di interesse legittimo.

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