Agenzia delle Entrate, Risposta 18 novembre 2024, n. 223
Nel corso di un giudizio, le parti avviavano una verifica in contraddittorio dei danni patiti, a cui seguiva di comune accordo la quantificazione pari ad euro (…) del pregiudizio subito dall’appaltatore in ragione delle sospensioni dei lavori.
Ciò premesso, le parti hanno redatto una bozza di scrittura privata che prevede che: «L’ (Istante) corrisponde alla società l’importo di complessivi € (…), a titolo di risarcimento danni, quantificato secondo i criteri di cui all’art. 160 D.P.R. 207/2010, in relazione a tutte le domande proposte con l’atto di citazione notificato all'(Istante) in data (…) e per cui è pendente un giudizio dinanzi al Tribunale di (…), e conseguentemente riconosce come non fondata la domanda riconvenzionale proposta nel medesimo giudizio; La Società, quindi, dichiara di accettare tale importo e di ritenerlo pienamente satisfattivo di tutto quanto domandato con l’atto di citazione (…)».
Tutto ciò premesso, sulla base di quanto rappresentato, si ritiene che la somma, pari a (…) euro, che dovrà essere corrisposta dall’Istante all’appaltatore, non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, ma assolve una funzione esclusivamente risarcitoria, ed è pertanto esclusa dal campo di applicazione dell’Iva.
Tutto ciò premesso, occorre verificare se la predetta scrittura privata sia soggetta ad imposta di registro tenendo conto della natura sostanzialmente transattiva rivestita dall’atto.
Al riguardo, si fa presente che ai sensi dell’articolo 1965 del codice civile «la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni, si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti».
L’articolo 29 del Testo Unico dell’imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) dispone che «per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l’imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione».
Pertanto, considerato che nel caso di specie dall’accordo tra le parti deriva un obbligo di pagamento a carico dell’Istante, tale atto è soggetto a registrazione in termine fisso con applicazione dell’imposta proporzionale del 3 per cento, prevista, ai sensi dell’articolo 9 della Tariffa, parte prima allegata al TUR, per gli «atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale».