Le giurisdizione sull'”elenco Istat” è del giudice amministrativo: Sezioni Unite e Sezioni Riunite concordi?

Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sentenza n. 30/2024/RIS e Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n. 30220 del 25 novembre 2024

Con decisione sostanzialmente coeva le Sezioni Unite della Suprema Corte e le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei Conti, hanno trattato il tema dell’impugnazione dell’elenco annuale ISTAT delle pubbliche amministrazioni.

La questione prende le mosse da un ricorso di una società avverso il suddetto elenco nella parte in cui l’aveva inclusa tra le pubbliche amministrazioni.

La Corte dei Conti, con le ordinanze 3 giugno 2021, n. 5 e 10 giugno 2021, n. 6 delle SS.RR. in speciale composizione, ha deferito alla Corte di Giustizia UE varie questioni interpretative pregiudiziali, riguardanti la compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di saldi di bilancio, come integrata ed interpretata in base ai principi di equivalenza ed effettività, dell’art. 23-quater del d.l. n. 137/2020 e dell’art. 1, co. 1, della l. n. 176/2020 (e del relativo allegato) – normativa nel frattempo sopravvenuta nelle more dello svolgimento del giudizio – che ha novellato l’art. 11, co. 6, lettera b), del codice della giustizia contabile, limitando la giurisdizione della Corte dei conti in materia di c.d. “elenco Istat”, ai soli fini dell’applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica, escludendo cioè che il sindacato giurisdizionale di queste SS.RR. possa avere effetti sull’esatta perimetrazione del settore delle amministrazioni pubbliche disciplinato dal Regolamento (CE) 21 maggio 2013, n. 549 (c.d. SEC/2010).

Nelle more del giudizio sopravveniva la sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 2023, Ferrovienord Spa e Federazione Italiana Triathlon, nelle cause riunite C-363/21 e C-364/21, pronunciata in esito al rinvio ex art. 267 TFUE disposto dalla stessa Corte dei conti nell’ambito di una parallela omologa controversia, ed avente ad oggetto la compatibilità unionale dell’art. 23-quater del d.l. n. 137 del 2020, che ha ritenuto legittima la novella legislativa introdotta dall’art. 23-quater del d.l. n. 137/2020 e dall’art. 1, co. 1, della l. n. 176/2020.

La Corte dei conti, con articolata motivazione, riteneva, a seguito della decisione della Corte di giustizia, di disapplicare l’art. 23-quater cit. e, per l’effetto, pregiudizialmente dichiarava la propria giurisdizione su tutte le domande proposte dalla società sul ricorso iscritto al n. 804/SR/RIS proposto nell’interesse della Società Autostrada del Brennero S.p.A (sentenza n. 17/2023 della Corte dei conti – Sezioni Riunite). Avverso detta sentenza il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’ISTAT hanno proposto ricorso per Cassazione.

Poco prima aveva proposto ricorso presso la Corte dei Conti anche la società Autostrada Regionale Cispadana S.p.A, sempre impugnando l’elenco Istat. All’esito dell’udienza del 20 luglio 2022 è stata depositata l’ ordinanza n. 15/2022, con la quale, tra l’altro, è stato sospeso il giudizio nelle more della pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, della decisione della Corte di giustizia europea sulle questioni pregiudiziali euro-unitarie sollevate con le ricordate ordinanze n. 5/2021 e n. 6/2021.

La sentenza della Corte di giustizia europea del 13 luglio 2023, emessa nelle cause riunite C-363/21 e C-364/21, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C-321dell’11 settembre 2023.

Con la decisione in argomento le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno dichiarato estinto il giudizio per tardiva riassunzione da parte ricorrente.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, in analoga controversia, hanno dichiarato sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo.

Bisognerà verificare in seguito se la Corte dei Conti riterrà ancora sussistere la propria giurisdizione in merito.

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