Agenzia delle Entrate, Risposta n. 241/2024
L’Istante riferisce di aver «stipulato […] una convenzione per l’espletamento delle funzioni di medico competente…»
A seguito di quanto osservato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato, l’Istante ha chiesto l’emissione di una nota di credito, da parte dell’Azienda sanitaria per l’annullamento della fattura con cui si richiedeva l’imposta di bollo relativa alle spese di registrazione. Poiché l’Azienda ritiene che «le convenzioni stipulate con altre amministrazioni siano soggette all’imposta di bollo, il rimborso del quale è posto integralmente a carico dell’amministrazione ricevente le prestazioni…», l’Istante chiede di conoscere il corretto trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo «per la convenzione per l’espletamento delle funzioni di medico competente ai sensi del d. lgs n. 81/2008 e s.m.i..
Nel caso di specie, non si può considerare che l’accordo, sottoscritto digitalmente per l’espletamento delle funzioni di medico competente consista in uno scambio di documenti fra Amministrazioni dello Stato, in quanto l’unico ente qualificabile come tale è solo l’Istante.
Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene che la convenzione per l’espletamento delle funzioni di medico competente ai sensi del d. lgs n. 81/2008 e s.m.i. Decreto n. 486 dd 20.06.2024 sia soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine ai sensi del citato articolo 2 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.
Inoltre, occorre rappresentare che nell’ipotesi in esame trova applicazione l’articolo 8 del d.P.R. 642 del 1972, secondo cui «Nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario».