ANAC ribadisce il divieto inderogabile di proroga tecnica (oltre sei mesi), e la necessità di una gara-ponte

ANAC, Delibera n. 534 del 20 novembre 2024

Alla luce dei riscontri complessivamente acquisiti, l’affidamento, da parte dell’Ares 118, del servizio di elisoccorso al RTI Elitaliana per altri sei anni dopo la scadenza del contratto, appare dovuto ad una
molteplicità di fattori, che coinvolgono più soggetti
.

Costituisce, comunque, una circostanza di fatto che l’Ares 118, dopo la scadenza, fissata al 30 giugno
2018, del contratto stipulato con il RTI Elitaliana nel 2009, abbia continuato ad affidare il servizio di
elisoccorso allo stesso RTI fino al 30 settembre 2024 (oltre sei anni) attraverso sostanziali reiterati
affidamenti diretti, per un importo complessivo di € 88.665.161,75
.
Dunque, in coerenza con tale criterio interpretativo, si ritiene che i provvedimenti adottati dall’Ares
abbiano concretizzato di fatto una proroga dell’affidamento al RTI Elitaliana, in contrasto con il
principio del divieto proroga dei contratti di appalto scaduti, sancito dall’art. 23 della legge 18 aprile
2005 n. 62, che ha valenza generale e preclusiva sulle altre e contrarie disposizioni dell’ordinamento
,
essendo attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato CE, che opera per la generalità
dei contratti pubblici (Tar Campania, Napoli, V, 2 aprile 2020, n. 1312).
L’Autorità e la giurisprudenza amministrativa hanno evidenziato come in materia di proroga dei
contratti pubblici di appalto (come per il rinnovo) non vi sia alcuno spazio per l’autonomia contrattuale
delle parti, i
n quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse
pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa
comunitaria, l’amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità
di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica ( Cfr. Delibere Anac
nn. 576 e 591 del 28 luglio 2021; n. 292 del 12 giugno 2024; Cons. Stato, V, 12 settembre 2023 n.
8292; CGA Sicilia 28 agosto 2023 n. 549).
La proroga si traduce infatti in una fattispecie di affidamento diretto senza gara, che non trova
fondamento nel quadro normativo e si pone in contrasto con i principi comunitari di libera concorrenza
e parità di trattamento, enunciati dall’art. 2 comma 1 del d.lgs. 163/2006 e riprodotti dall’art. 30
comma 1 del d.lgs. 50/2016, che ha recepito le direttive comunitarie in materia.
Peraltro, come già evidenziato, il contratto stipulato tra l’Ares ed il RTI Elitaliana nel 2009 prevedeva
una sola proroga di sei mesi.

Si deve quindi rilevare, sulla scorta delle considerazioni che precedono, che i reiterati affidamenti
diretti in sostanziale proroga, effettuati dall’Ares 118, per sei anni dopo la scadenza del contratto,
hanno sottratto al confronto competitivo appalti di servizi del valore di € 88.665.161,75, con
violazione dei principi comunitari, in particolare della libera concorrenza, parità di trattamento e
massima partecipazione
.

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