Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 241/2024/PAR
(di senso contrario, cfr: https://www.iusmanagement.org/2024/09/16/il-divieto-di-stipulare-polizze-assicurative-per-colpa-grave-per-i-propri-dipendenti-non-e-stato-superato-dal-codice-dei-contratti-sono-due-fattispecie-diverse/ ;
La fattispecie della stipula da parte dell’Amministrazione di polizze professionali a copertura dei rischi riconducibili alla disciplina di cui all’art. 2236 c.c. come gravanti sui propri dipendenti progettisti o verificatori dei progetti, configura una ipotesi derogatoria del menzionato art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Pur aderendo alla ricostruzione giuridica teorica espressa in precedenti arresti della Corte e, anche di questa Sezione (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia n. 665/2011/PAR; Sez. reg. contr. Sardegna, n. 6/2021/PAR), va detto, infatti, che se l’assicurazione mira a trasferire nella sfera patrimoniale dell’assicuratore l’alea economica connessa al danno causato dal dipendente nell’esercizio dell’attività professionale di progettazione o di verifica del progetto, occorre primariamente capire in quale modo tale attività può effettivamente danneggiare terzi diversi dalla pubblica amministrazione-stazione appaltante, alla quale si estenderebbe la responsabilità civile derivante dagli atti compiuti dai propri funzionari in violazione di diritti (art. 28 Cost.; art. 22 d.p.r. n. 3/1957). La traslazione del peso economico del danno sulla compagnia assicuratrice presuppone un rischio concreto che, nel caso di danno a terzi, allo stato la normativa in esame non sembrerebbe contemplato e, conseguentemente, mancherebbe un interesse della stazione appaltante alla stipula di simili coperture assicurative.
Peraltro, nella prospettiva futura, è proprio il Legislatore a guardare con favore all’assicurazione con oneri a carico dell’amministrazione pubblica contro il danno erariale – anche indiretto piuttosto che verso terzi- commesso con colpa grave, prevedendola nel già citato d.d.l. di riforma della Corte dei conti (art. 1, comma 1-novies), sia pure limitatamente ai soli dirigenti pubblici e, quindi, nei confronti di soggetti la cui attività professionale non implica affatto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà nei termini di cui all’art. 2236 c.c., ma che comunque considera gravati – psicologicamente, più che concretamente – dal rischio derivante dall’espressione della volontà dell’amministrazione attraverso la firma di atti.
Così contestualizzato e considerato, il quadro normativo positivo delineato nel quesito si pone, in linea di sostanziale continuità con la disciplina dei previgenti codici dei contratti pubblici, i quali, introducendo un’eccezione alla regola generale della responsabilità diretta del lavoratore pubblico portata dall’art. 28 della Costituzione, hanno specificamente definito un presidio funzionale alla partecipazione del personale dipendente delle stazioni appaltanti alle attività concernenti la progettazione delle opere pubbliche. Tale tutela, rientrante tra le forme tipiche di incentivazione dell’attività svolta dal personale tecnico interno, allo stato attuale, non si estende alla responsabilità civile per danni a terzi se non per quanto attiene alle conseguenze risarcitorie del danno erariale indiretto ed al diritto di rivalsa dell’amministrazione pubblica sul proprio dipendente che l’ha determinato.