Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria, sentenza n. 58 del 16 dicembre 2024
Appare censurabile la condotta relativa alla mancata acquisizione di un valido consenso informato, posto che quello somministrato al paziente era, come emerso anche nelle consulenze tecniche dei giudizi penale e civile, incompleto (nonrisultavano barrate le caselle relative alla informazione sulla patologia diagnosticata, sui possibili rischi della procedura e sulle possibili alternative diagnostico-terapeutiche). Come rilevato dal Giudice penale di primo grado, le cui conclusioni il Collegio condivide, il consenso informato somministrato aveva riguardato una precisa situazione, quella derivante dal normale rischio legato all’operazione di biopsia; tuttavia, nel momento in cui il convenuto, conducendo l’intervento, si determinava a modificarne le condizioni, e, pertanto, anche i riconnessi rischi, in assenza di un imminente pericolo di vita o di perdita di un organo o di una funzione sarebbe stato tenuto ad aggiornare il paziente, interrompendo l’operazione, onde ottenere il consenso sul prosieguo della stessa, alle diverse condizioni, considerando altresì chel’intervento era in anestesia locale.
Evidente risulta anche la sussistenza del nesso di causalità. Dalla copiosa documentazione medica versata in atti, nonché dalle più volte citate consulenze tecniche dei giudizi penale e civile, emerge, infatti,come l’agire gravemente colposo dell’operatore sanitario abbia arrecato la fistola ureterocutanea, che ha causato la necessità di esami e di un intervento correttivo a cui il paziente si è dovuto sottoporre e come ,pertanto, tale contegno risulti direttamente e causalmente collegato al danno subito dall’Azienda ospedaliera di Terni, concretizzatosi nel pagamento del risarcimento al paziente e nel rimborso delle relative spese.