Le sentenze di oggi delle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti

La sintesi delle sentenze di oggi:

Sentenza n. 113/2024 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata: La presentazione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile, successivamente alla proposizione dell’istanza per la fissazione di un termine per il deposito dello stesso, determina la cessazione della materia del contendere.

Sentenza n. 174/2024 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche: Il giudizio di conto è improcedibile in quanto il conto è stato reso da un “consegnatario per debito di vigilanza”, qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile, in assenza dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.

Sentenza n. 175/2024 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche: Il giudizio di conto è improcedibile in quanto il conto è stato reso da un “consegnatario per debito di vigilanza”, qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile, mancando i presupposti per la resa del conto giudiziale.

Sentenza n. 176/2024 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche: Il giudizio di conto è improcedibile in quanto il conto è stato reso da un “consegnatario per debito di vigilanza”, qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile, difettando i presupposti per la resa del conto giudiziale. La circostanza relativa al conflitto d’interessi, stante la parificazione del conto da parte della stessa OMISSIS, quale Responsabile del Servizio Finanziario, resta assorbita.

Sentenza n. 177/2024 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche: Il giudizio di conto è improcedibile in quanto il conto è stato reso da un “consegnatario per debito di vigilanza”, qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile.

Sentenza n. 178/2024 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche: Il giudizio di conto è improcedibile in quanto il conto è stato reso da un “consegnatario per debito di vigilanza”, qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile.

Sentenza n. 179/2024 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche: Il giudizio di conto è improcedibile in quanto il conto è stato reso da un “consegnatario per debito di vigilanza”, qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. La circostanza relativa al conflitto d’interessi, stante la parificazione del conto da parte della stessa OMISSIS, quale Responsabile del Servizio Finanziario, resta assorbita.

Sentenza n. 243/2024 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto: In caso di gestione plurisoggettiva degli incassi, ai sensi dell’art. 193 R.D. n. 2440/1923, anche l’addetto alla cassa è agente contabile e deve rendere conto della propria gestione, indipendentemente dal fatto che lo stesso riversi, a fine giornata, le somme riscosse al cassiere centrale. Il conto giudiziale reso dal solo agente principale risulta, pertanto, inammissibile.

Sentenza n. 300/2024 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte: In tema di indebito pensionistico, l’INPS non può sindacare la correttezza delle dichiarazioni reddituali presentate dal pensionato, né la spettanza, né la consistenza dei redditi dichiarati, trattandosi di materia riservata all’Amministrazione finanziaria.

Sentenza n. 301/2024 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte: Il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda di riscatto, previsto dall’art. 147 del d.P.R. n. 1092/1973, ha natura decadenziale. La domanda di riscatto presentata oltre detto termine è, pertanto, inammissibile.

Sentenza n. 302/2024 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte: La domanda di regolarizzazione contributiva, maturata in costanza del rapporto di lavoro con società privata, rientra nella giurisdizione del giudice del lavoro.

Sentenza n. 303/2024 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte: La controversia relativa all’esistenza del diritto alla corresponsione dell’assegno sociale non rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, bensì in quella del Giudice ordinario.

Sentenza n. 376/2024 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana: Il concessionario della raccolta del lotto è agente contabile e risponde del danno erariale derivante dal mancato riversamento delle somme di pertinenza erariale.

Sentenza n. 47/2024 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia: Il dipendente pubblico, assunto con contratto a termine in base a titolo di studio e attestazione di servizio falsi, è responsabile del danno erariale derivante dalla percezione della relativa retribuzione. La quantificazione del danno, tuttavia, deve tenere conto dell’utilità che l’amministrazione ha comunque tratto dalla prestazione lavorativa, ancorché resa in assenza dei prescritti requisiti di accesso.

Sentenza n. 596/2024 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania: In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale, l’onere della prova grava sull’attore pubblico. L’accertamento del danno deve essere rigoroso e fondato su prove certe ed univoche. La responsabilità amministrativa sussidiaria della banca tesoriere, derivante dall’omesso controllo sulla regolarità dei mandati di pagamento, è soggetta a prescrizione quinquennale.

Sentenza n. 59/2024 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria: La presentazione, da parte dell’INPS, di un prospetto di calcolo riveduto, conforme alle statuizioni della sentenza di condanna, ed il pagamento degli importi dovuti, determinano la cessazione della materia del contendere.

Sentenza n. 60/2024 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria: La presentazione, da parte dell’INPS, di un prospetto di calcolo riveduto, conforme alle statuizioni della sentenza di condanna, ed il pagamento degli importi dovuti, determinano la cessazione della materia del contendere.

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