Ogni addetto agli incassi è un (sub)agente contabile, e le istruzioni della Regione Veneto sono da aggiornare

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 243 del 18 dicembre 2024

Dalla documentazione risulta che la sig.ra X – quale referente di cassa era coadiuvata allo sportello di cassa da quattro addetti alla riscossione, i quali avrebbero dovuto – configurandosi senza dubbio una gestione plurisoggettiva inquadrabile nell’ambito dell’art. 193 R.D. n. 2440/1923 – redigere, ognuno per la propria parte, un conto degli incassi da far confluire in quello dell’agente principale.

Va, al riguardo, condivisa l’impostazione assunta dal Magistrato istruttore il quale ha fatto proprio il più recente indirizzo giurisprudenziale, da ritenersi ormai consolidato, secondo cui anche l’addetto alla cassa è agente contabile indipendentemente dal fatto che lo stesso riversi, a fine giornata, le somme riscosse al cassiere centrale.

Sul punto, le “Istruzioni operative per la compilazione dei conti giudiziali” predisposte dalla Regione Veneto, unitamente alla relativa modulistica (in particolare mod. 21) non possono più trovare completa adesione, alla luce della più recente giurisprudenza, laddove affermano, con le conseguenze che ne derivano, che il dipendente dell’Ulss possa qualificarsi come agente contabile, e quindi debba rendere il conto solo nel caso in cui il denaro ricevuto rimanga in giacenza per un certo periodo di tempo e solo quando la giacenza di denaro, costituente il fondo di cassa, non sia di modico ammontare.

Non è coerente con l’impostazione generale della responsabilità contabile, infatti, far dipendere l’assunzione della qualifica di agente contabile da una imprecisata estensione temporale della giacenza di danaro in cassa o da un imprecisato ammontare dello stesso dovendosi, invece, ritenere che l’elemento fondamentale per assumere la qualifica di agente contabile sia l’aver avuto il maneggio del danaro pubblico, anche indipendentemente da una espressa nomina e l’averne potuto disporre senza l’intervento di altro ufficio (cfr. tra tutte, Sez. Giurisd. Calabria sent. n. 176/2022).

Ne consegue che gli addetti alla riscossione, quali sub agenti contabili, avrebbero dovuto rendere il conto della propria gestione e lo stesso sarebbe dovuto confluire in quello del contabile principale in modo da rendere evidenti, chiari e certi il collegamento e la connessione dell’intera attività di riscossione compiuta da più soggetti, seppur in posizione subordinata rispetto all’agente contabile principale tenuto alla presentazione del conto alla Corte per il periodo della propria gestione.

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