Sospese le gare per l’accreditamento dei privati della sanità

L’art. 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193 ha disposto la sospensione  dell’efficacia  delle   disposizioni   in   materia   di   accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio  sanitario   nazionale. In particolare dispone:

  1.  Al  fine  di  procedere  a  una  revisione  complessiva   della disciplina   concernente   l’accreditamento   istituzionale   e    la stipulazione  degli  accordi   contrattuali   per   l’erogazione   di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per  conto  e  a  carico  del Servizio sanitario nazionale, l’efficacia delle disposizioni  di  cui agli articoli 8-quater, comma 7,  e  8-quinquies,  comma  1-bis,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonche’ del decreto del Ministro della salute 19 dicembre  2022,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi del medesimo articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del  1992, e’ sospesa fino agli esiti delle attivita’ del Tavolo di  lavoro  per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale, istituito ai sensi dell’intesa sancita  dalla  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano in data 20 dicembre 2012 (Rep. atti n.  259/CSR), da  sottoporre  ad  apposita  intesa   nell’ambito   della   medesima Conferenza permanente, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

In particolare il l’art. 8-quinquies, comma 1-bis, del d.lgs. 502/1992 (così come introdotto dalla legge 5 agosto 2022, n. 118 anche a seguito di sollecitazioni da parte dell’Antitrust) recita che 1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. 

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