L’addebito mosso ai convenuti è di aver arrecato alla Regione un danno di oltre 3.000.000 di euro per l’acquisto e la distribuzione di smart cards di avvenuta certificazione vaccinale, aventi come unico ed esclusivo valore quello di rappresentazione della certificazione vaccinale intervenuta, nella fase successiva all’introduzione e somministrazione alla popolazione, del vaccino anti COVID19 nell’ambito delle iniziative adottate al fine di contenere e debellare la relativa pandemia.
Il P.M. contesta ai convenuti di aver compiuto una “fuga in avanti”, rectius, uno sconfinamento della Regione Campania in ambiti non di sua pretta e specifica competenza, andando ad impattare su profili di competenza esclusiva appartenenti al legislatore nazionale – attuati poi in effetti con il c.d. “GREEN PASS” .
Oggetto della contestazione sarebbe quindi di aver adottato provvedimenti affetti da incompetenza amministrativa ex art. 117 e 118 Cost., vertendo la scelta assunta su una materia rientrante nella competenza assoluta del legislatore nazionale e, per il principio di parallelismo, nella competenza degli organi amministrativi centrali, per quanto attinente alla loro esecuzione, dando luogo ad una ingente fornitura di beni (smart cards) privi di sostanziale utilità, ed arrecando quindi un danno corrispondente alla Regione Campania.
Infatti, dall’esame delle suddette previsioni emerge chiaramente che non era assolutamente previsto il rilascio di una certificazione sostitutiva delle vaccinazioni fornita tramite il rilascio di un distinto supporto fisico (consistente in una tesserina plastificata) munito di chip digitale, che ne dovesse fare le veci, dato che l’art. 3 del D.L. n. 2 del 2021 prevedeva che «[…] Le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse sono gestite dalle regioni e dalle province autonome, che le eseguono, in qualità di titolari del trattamento, attraverso i propri sistemi informativi vaccinali[…]» e che lo stesso piano vaccinale regionale prevedeva che al rilascio delle certificazioni dovesse – tra l’altro – provvedere il sito regionale SINFONIA (“la piattaforma rilascerà al vaccinando eventuale data di convocazione per la seconda dose ovvero il certificato di avvenuta vaccinazione scaricabile al seguente link: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/info/cittadino”.), cui si accedeva indipendentemente dalla esistenza della smart card, tramite i canali già sperimentati e in uso, quali il Sistema pubblico di Identità Digitale – SPID, la carta di identità elettronica – CIE, il sistema Tessera sanitaria – CNS, le credenziali personali per l’accesso al proprio fascicolo sanitario elettronico.
Dunque, al rilascio delle certificazioni di avvenuta vaccinazione già si doveva provvedere – come in effetti fu comunque fatto dalla Regione Campania – con un proprio sistema informativo (incentrato nella specie sul sito regionale SINFONIA) e, soprattutto, a sua volta collegato con il sistema dell’Anagrafe nazionale, il tutto ruotante attorno al sistema nazionale di “Tessera Sanitaria”.
Nessuna altra modalità era prevista, tanto meno se avulsa dal contesto nazionale non minimamente coordinata con tale sistema, ma per di più confinata nel territorio di una (sola) regione.
Si osserva che, al contrario di quanto assunto dalle difese dei convenuti, tale indicazione non denotava alcuna avvedutezza o lungimiranza da parte dei suoi ideatori.
La decisione dell’acquisto delle smart cards, per tutte le ragioni sin qui esposte, deve pertanto ritenersi che abbia prodotto un danno per la Regione Campania. Essa deve imputarsi innanzi tutto al Presidente della Regione che, come sopra esposto, deve ritenersi aver comunque promosso e sostenuto (seppur inizialmente unicamente per il tramite della UDC) tale iniziativa in qualità di ‘soggetto attuatore’.
Inoltre, a mente dell’art. 21 (Responsabilità erariale) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, nel testo vigente ratione temporis, si prevedeva: «1. All’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso.” 2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente».
La contestazione del requirente rivolta ai convenuti, di aver dolosamente prodotto il danno, è quindi l’unica formulabile ratione temporis.
In particolare, ne deriva che, quanto alle condotte commissive, per quel periodo [ulteriormente più volte prorogato sino all’attualità] la responsabilità amministrativa richiede di essere connotata dalla dolosa volontà di produrre l’evento dannoso. Inoltre, che, a mente del primo comma dell’art. 21 cit., con regola però di tipo ordinamentale, la prova del dolo comporta la dimostrazione della volontà di tale evento, imponendo pertanto al giudice di accertare non soltanto la volontà della condotta posta in essere, ma anche degli effetti della stessa, ossia la volontà dell’evento dannoso.
In proposito, tale omissione pare sorretta dall’elemento soggettivo del dolo eventuale, nel senso cioè quanto meno della consapevole rappresentazione della possibilità di verificazione del danno e della accettazione del rischio relativo come conseguenza della sua volontaria condotta.
La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente, come da motivazione, la domanda attorea nei confronti di X e, per l’effetto, lo condanna a risarcire alla Regione Campania la somma di euro 609.000,00 (seicentonovemila,00)