Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 184/2024/PAR
Può dirsi che la scelta delle parti contrattuali, nell’ambito del CCNL del Comparto Funzioni Locali 2019-2021 del 16 novembre 2022, sia stata quella di destinare lo 0,55% del monte salari 2008 al finanziamento di un meccanismo transitorio di progressioni “in deroga”, al fine, cioè, come già indicato, della riqualificazione di personale con esperienza professionale almeno quinquennale e un titolo di studio anche inferiore a quello previsto per l’accesso dall’esterno; d’altro canto, l’intento del Legislatore è stato proprio quello di sostenere il processo di revisione degli ordinamenti professionali stanziando un apposito budget nella Legge di bilancio per il 2022, come chiarito dallo stesso Legislatore nei Lavori preparatori sopra citati e, successivamente, evidenziato anche dallo stesso ARAN nel parere CFL209 sopra richiamato.
Questo “spazio” contrattuale dello 0,55 % del monte salari 2018 si sostanzia, in definitiva, in una provvista finanziaria specifica ed aggiuntiva, che esula dalle ordinarie capacità e vincoli assunzionali, in quanto “speciale”, e di cui gli enti possono disporre, esclusivamente al fine previsto dall’art. 13, comma 8, del CCNL, al di fuori delle dinamiche connesse al reclutamento ordinario e per un periodo temporale transitorio ben definito che si concluderà al 31 dicembre 2025. In tal senso, occorre precisare che lo stanziamento pari allo 0,55% del monte salari 2018 deve intendersi come una tantum, che vale cioè per tutto il periodo contrattualmente previsto fino al 31 dicembre 2025, come chiarito dall’ARAN nel parere CFL229, per il quale se l’ente ha utilizzato tutta la disponibilità massima il primo anno non avrà più spazio per ulteriori progressioni verticali finanziate dallo 0,55% negli anni successivi.