Non vi è una lesione dell’affidamento del privato se l’iter giudiziario è stato lungo e controverso

Consiglio di Stato, sentenza n. 10205 del 19 dicembre 2024

Di recente, questo Consesso, nella sua più autorevole composizione, ha affermato che: “Nei rapporti di diritto amministrativo, inerenti al pubblico potere, è configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio di tale potere e sull’operato dell’amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, fonte per quest’ultima di responsabilità non solo per comportamenti contrari ai canoni di origine civilistica ora richiamati, ma anche per il caso di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi” (C.d.S., AP n. 21/2021).

Se ciò è vero, non va tuttavia sottaciuto che, nella vicenda in esame, la condotta dell’Amministrazione non può in alcun modo reputarsi negligente, e/o lesiva dell’interesse dell’appellante a non essere coinvolto in trattative inutili. Invero, come sopra detto, il giudizio in esame costituisce la risultante di una lunga e controversa procedura di gara, che ha visto cinque giudizi, così sinteticamente riepilogati:

– giudizio conclusosi con sent. n. 185/16, con cui il Tar Basilicata, in accoglimento del ricorso incidentale, ha escluso la prima classificata dalla gara per mancata indicazione separata degli oneri di sicurezza, e ha dichiarato improcedibile il ricorso principale di quest’ultima;

– giudizi conclusisi con sentenza C.d.S. n. 4146/17, di accoglimento dell’appello proposto da X s.p.a, con conseguente riammissione in gara di quest’ultima, e di improcedibilità dell’appello proposto da altra partecipante avverso l’aggiudicazione disposta in favore di Y + 1;

– giudizio di revocazione avverso la sentenza C.d.S. n. 4146/17, conclusosi con sentenza di inammissibilità del C.d.S. n. 5921/18;

– nuova aggiudicazione della gara in favore di X s.p.a. (DD n. 777/19);

– impugnazione di tale aggiudicazione da parte della seconda graduata, sempre per la questione dell’omessa indicazione separata degli oneri di sicurezza aziendale, e suo annullamento con sentenza TAR Basilicata n. 323/2020;

– sentenza n. 2051/21, con cui il Consiglio di Stato, in accoglimento del gravame proposto dall’appellante, ha chiarito che: “la violazione dell’obbligo di integrazione istruttoria da parte della stazione appaltante a fronte della mancata specificazione degli oneri di sicurezza, conduce al corollario dell’annullamento dell’aggiudicazione ai fini dell’attivazione del soccorso istruttorio e non a quello dell’esclusione diretta del concorrente”.

Infine, a valle di tutti tali giudizi, si colloca la DD n. 23 del 5.11.2020, con cui la Regione ha deciso di non aggiudicare la gara, e di dichiarare conclusa la medesima.

È dunque evidente che il procedimento di gara in esame ha avuto un iter assolutamente travagliato, essendosi svolto con alterne fortune giudiziarie, la qual cosa evidenzia la natura non peregrina delle scelte dell’Amministrazione, che hanno trovato conforto anche in sede giurisdizionale, seppur spesso soltanto nel primo grado di giudizio.

Per tali ragioni, reputa il Collegio che, nella specie, non vi è stata lesione del principio di tutela dell’affidamento, non avendo l’Amministrazione coinvolto l’appellante in trattative poi rivelatesi inutili, ma avendo procrastinato la gara in considerazione del complesso contenzioso sviluppatosi intorno ad esso, con provvedimenti giurisdizionali ora di un segno, ora di segno contrario.

Alla luce di tali considerazioni, reputa il Collegio l’insussistenza di una condotta negligente dell’Amministrazione, la qual cosa esclude l’operare della fattispecie risarcitoria.

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