La norma, dunque, nel testo vigente ratione temporis, più non prevede un’attribuzione diretta di competenza all’avvocatura dello Stato e nel contempo impiega il verbo servile “possono” ed evoca l’istituto dell’”avvalimento” di uffici di altri enti, ovvero dell’avvocatura dello Stato (cfr. art. 118, comma 3, della Costituzione, nell’originaria formulazione). Peraltro, detto profilo valutativo degli enti è stato ulteriormente valorizzato nel testo attualmente vigente dell’art. 41 del DPR n. 49/1973 (come modificato dal d. lgs n. 64/2023 (inapplicabile ratione temporis al caso di specie), in cui si sottolinea la “natura fiduciaria dell’incarico” e si ribadisce la possibilità di avvalersi (“possono avvalersi”) del patrocinio legale (in successione) “dell’Avvocatura dello Stato, dell’avvocatura interna, ove costituita, o di soggetti esercenti la libera professione”, previ eventuali protocolli d’intesa
Pertanto, ritiene il Collegio che, sul terreno testuale e storico evolutivo, il testo dell’articolo 41 del richiamato DPR (per come modificato dal decreto legislativo n. 116/2004) riconoscesse ai comuni la possibilità di avvalersi (la sentenza di prime cure parla di “norma facoltizzante”) del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, senza tuttavia renderlo testualmente obbligatorio.
D’altra parte, sul terreno sistematico e dell’evoluzione del sistema amministrativo italiano, occorre evidenziare come il legislatore, con la legge n. 15/2005, abbia introdotto nel testo dell’art. 1, comma 1, della legge generale sul procedimento amministrativo (n. 241/1990), l’espresso riferimento al “principio di economicità” (che si suole far discendere dal principio costituzionale di buon andamento ex art. 97 della Carta) quale criterio generale dell’attività amministrativa
Avuto riguardo al dispiegarsi di detto principio sul terreno normativo e interpretativo, può dunque condividersi, relativamente all’elemento oggettivo della fattispecie de qua, la tesi attorea secondo cui la possibilità per i Comuni del Trentino Alto Adige di avvalersi ex art. 41 del DPR n. n. 49/1973 (nel testo pro tempore vigente) del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato debba intendersi quale soluzione gestionale preferenziale, avuto riguardo alla sua sostanziale gratuità (nonché tenuto conto della professionalità unanimemente 15 riconosciuta agli avvocati dello Stato).
Tuttavia, sul terreno della ricostruzione dell’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo-contabile contestato, ritiene il Collegio che, dall’esame della fattispecie e del relativo compendio probatorio in atti, si rinvengano plurimi profili idonei ad escludere la gravità della colpa in capo ai membri della giunta comunale