Il Comune, pur nei limiti delle risorse, è comunque tenuto a garantire il diritto allo studio

TAR Emilia Romagna, sentenza n. 925 del 10 dicembre 2024

A fronte di un alunno sordo, che necessita del solo ausilio della traduzione, ferma restando l’applicazione dell’articolo 5 della L.R. Emilia-Romagna n. 26/2001 e, in specie, dell’inciso di cui al comma 3, che onera il Comune di garantire l’assistenza “nei limiti delle proprie disponibilità”, la disposizione richiede una corretta interpretazione che conduce a ritenere fondata la pretesa dei ricorrenti. La regola che impone l’ora ricordata necessità del contemperamento con la disponibilità finanziaria del Comune può trovare applicazione, infatti, rispetto alla situazione dei disabili intellettivi e fisici che hanno difficoltà nell’apprendere o nell’attendere agli ordinari incombenti scolastici per ragioni imputabili alla patologia da cui sono affetti, ma non anche rispetto a chi, come i figli degli odierni ricorrenti, si vedono integralmente preclusa la possibilità di accedere alla formazione scolastica a causa della sola impossibilità di udire le parole degli insegnanti, degli altri operatori e finanche dei compagni.

Al Comune non è, dunque, richiesta un’inammissibile disapplicazione della norma, ma un’interpretazione costituzionalmente orientata alla luce dei principi affermati, nella già citata sentenza n. 80/2010, da quella stessa Corte Costituzionale che ha più volte riconosciuto l’autonomia finanziaria dei Comuni.

Ne deriva il riconoscimento della legittimità della norma che attribuisce al Comune il potere discrezionale nell’allocazione delle risorse (con conseguente esclusione della natura vincolante del PEI nei confronti del Comune), il quale deve, però, essere esercitato coniugando l’aspetto finanziario con la necessità del rispetto dell’obbligo dell’ente di garantire quel “nucleo invalicabile di garanzia minime” (come definito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 62/2020) che rende effettivo il diritto tutelato ovvero il diritto sociale all’integrazione scolastica che non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, ma deve tenere conto che il diritto al supporto scolastico non si estende in egual modo a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità degli stessi. Si impone, dunque, un bilanciamento degli interessi che richiede, però, all’ente di garantire quell’assistenza che consente l’accesso allo studio, come nel caso dell’assistenza del traduttore LIS, in quanto in sua assenza la possibilità di fruire dell’istruzione scolastica sarebbe completamente preclusa. In altre parole, la presenza a scuola degli alunni in assenza dell’assistente alla comunicazione risulterebbe essere del tutto inutile rispetto all’attività scolastica svolta nelle ore in cui il traduttore non è presente.

A differenza che nel caso di altre tipologie di disabili, che possono fruire in modo meno completo o meno agevole o meno proficuo della formazione nelle ore in cui non è prevista la presenza dell’assistente che li sostiene e ne promuove l’autonomia, facilitando il processo di integrazione e comunicazione, nel caso di alunni sordi il non garantire la costante presenza dell’assistente equivale, di fatto, a ridurre l’orario scolastico degli stessi da ventisette a quindici ore settimanali essendo loro preclusa la possibilità di fruire delle ore in cui non possono utilizzare la traduzione per avere accesso alla formazione.

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