Corte di giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 9 gennaio 2025 nella causa C‑578/23
Il Ministerstvo financí (Ministero delle Finanze, Repubblica ceca) ha concluso, il 29 giugno 1992, un contratto con la società IBM World Trade Europe/Middle East/Africa Corporation (in prosieguo: il «contratto iniziale»), in esecuzione del quale è stato creato un sistema informativo per l’amministrazione tributaria ceca.
La DGF, che è stata istituita nel 2013 e che è responsabile della gestione delle imposte nella Repubblica ceca, ha sostituito tale ministero in detto settore.
Dopo aver avviato, il 1° marzo 2016, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 4, lettera a), della legge sugli appalti pubblici, il 20 maggio 2016 la DGF ha aggiudicato, nell’ambito di tale procedura, l’appalto pubblico relativo alla manutenzione di tale sistema informativo, per un valore di 33 294 389 corone ceche (CZK) (circa EUR 1 300 000), al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), alla società IBM Česká republika, spol. s r. o., il cui socio unico era, nel 1992, la società IBM World Trade Europe/Middle East/Africa Corporation.
Il ricorso a una siffatta procedura è stato motivato da ragioni relative alla continuità tecnica tra il sistema informativo di cui trattasi e la sua manutenzione post-garanzia, nonché attinenti alla tutela dei diritti d’autore esclusivi della IBM Česká republika (in prosieguo: la «situazione di esclusività») sul codice sorgente di tale sistema. Infatti, conformemente alle clausole del contratto iniziale, tale società è il titolare dei diritti di licenza per il sistema suddetto.
Con decisione del 9 ottobre 2017, l’autorità garante della concorrenza ha constatato che, aggiudicando l’appalto pubblico di cui trattasi alla IBM Česká republika, la DGF ha commesso un’infrazione. Infatti, essa avrebbe aggiudicato detto appalto senza che fossero soddisfatte le condizioni per ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Da un lato, la DGF non avrebbe dimostrato che, per ragioni di natura tecnica, l’appalto pubblico di cui trattasi nel procedimento principale poteva essere eseguito solo dalla IBM Česká republika. Dall’altro lato, la necessità di tutelare i diritti esclusivi di quest’ultima su detto codice sorgente sarebbe stata la conseguenza del comportamento precedente del predecessore in diritto della DGF.
In merito la Corte (Terza Sezione) ha dichiarato:
L’articolo 31, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, dev’essere interpretato nel senso che:
per giustificare il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi di tale disposizione, l’amministrazione aggiudicatrice non può invocare la tutela di diritti esclusivi qualora la ragione di una siffatta tutela sia ad essa imputabile. Una siffatta imputabilità è valutata sulla base non solo delle circostanze di fatto e di diritto che accompagnano la conclusione del contratto avente ad oggetto la prestazione originaria, ma anche di tutte quelle che caratterizzano il periodo che va dalla data di conclusione di tale contratto a quella in cui l’amministrazione aggiudicatrice sceglie la procedura da seguire per l’aggiudicazione di un appalto pubblico successivo.