Uno Stato estero può citare in giudizio chi ha investito un proprio funzionario per la restituzione della retribuzione versata durante la malattia?

Conclusioni dell’Avvocato Generale Jean Richard De La Tour presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, presentate il 9 gennaio 2025 nella causa C‑536/23

Una funzionaria federale che lavora presso l’ufficio di Monaco di Baviera (Germania) del Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi) è stata vittima di un incidente stradale verificatosi l’8 marzo 2020 in Spagna mentre era in vacanza. L’auto a noleggio che è entrata in collisione con tale funzionaria mentre quest’ultima circolava in bicicletta era assicurata per la responsabilità civile presso una società di assicurazioni spagnola, la Mutua Madrileña Automovilista (in prosieguo: la «società di assicurazioni»).

 A causa delle lesioni conseguenti a tale incidente, la funzionaria è stata inabile al lavoro dall’8 marzo 2020 al 16 marzo 2020. Durante tale periodo, il suo datore di lavoro – lo Stato tedesco – ha continuato a versarle la retribuzione. Con lettera del 25 gennaio 2021, lo Stato tedesco ha chiesto al mandatario designato dalla società di assicurazioni in Germania per la liquidazione dei sinistri di procedere al rimborso della retribuzione mantenuta, pari alla somma di EUR 1.432,77. 

Nel merito l’Avvocato presso la Corte di Giustizia ha precisato che la natura statale del datore di lavoro non può in alcun modo né modificare la natura del procedimento avviato né indebolire la posizione del convenuto. È pacifico, infatti, che il procedimento principale sia un procedimento di carattere civile. Se così non fosse, d’altronde, il regolamento n. 1215/2012 non si applicherebbe. Come afferma lo Stato tedesco nelle sue osservazioni, nell’ambito dell’azione intentata contro la società di assicurazioni si applicano ad esso le medesime norme procedurali. Esso è tenuto a far valere i propri diritti nei confronti di quest’ultima nell’ambito di un procedimento civile ordinario, come qualsiasi datore di lavoro surrogato nei diritti del suo dipendente. Lo Stato tedesco deve essere rappresentato da un avvocato e, se del caso, potrà soccombere come qualsiasi altra parte. Come ha giustamente sostenuto il governo spagnolo nelle sue osservazioni scritte, quando uno Stato membro esercita un’azione in un altro Stato membro in applicazione delle norme sulla competenza previste dal regolamento n. 1215/2012, esso agisce come qualsiasi persona legittimata a farlo ai sensi delle disposizioni di tale regolamento.

     Contrariamente a quanto sostiene la società di assicurazioni, è proprio nella sua sola qualità di datore di lavoro della vittima dell’incidente stradale che lo Stato tedesco agisce, senza che esso possa invocare alcun privilegio o potere esorbitante dal diritto comune. Pertanto, ritengo che la situazione di flagrante squilibrio a favore dello Stato datore di lavoro descritta da tale società nelle sue osservazioni debba essere relativizzata, dato che – lo ripeto ancora una volta – lo Stato tedesco non agisce qui in qualità di soggetto di diritto internazionale pubblico che esercita le sue prerogative di potere pubblico (acta iure imperii), bensì soltanto e strettamente in qualità di datore di lavoro surrogato nei diritti della sua funzionaria vittima dell’incidente stradale (acta jure gestionis).

 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale posta dal Landgericht München I (Tribunale del Land, Monaco di Baviera I, Germania) nel modo seguente:

L’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che: uno Stato membro, che agisce in qualità di datore di lavoro surrogato nei diritti del funzionario vittima di un incidente stradale al quale ha continuato a versare la retribuzione, può, in qualità di «parte lesa», citare in giudizio la società che assicura la responsabilità civile derivante dal veicolo coinvolto in tale incidente, stabilita in un altro Stato membro, dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l’ente amministrativo che impiega tale funzionario

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