Pur in presenza di legittima revoca dell’aggiudicazione, è dovuto l’indennizzo per le spese sopportate

TAR Campania, sentenza n. 61 del 4 gennaio 2025

 Deve respingersi, per difetto dei presupposti, la prospettata tesi della sussistenza della responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione.

Può tuttavia ora esaminarsi la domanda, proposta in via ulteriormente subordinata da parte della ricorrente, di conseguire l’indennizzo ex art. 21 quinquies della l. n. 241/1990 per i pregiudizi arrecati dalla – legittima – revoca dell’aggiudicazione. Essa è fondata.

La relativa quantificazione andrà rapportata al cd. danno emergente – cioè alle spese inutilmente sostenute dalla società ricorrente – e diversamente “calibrata” in ragione della eventuale conoscenza o anche conoscibilità, da parte della medesima, della contrarietà del provvedimento revocato all’interesse pubblico e dell’eventuale concorso, della società o di altri soggetti, all’erronea valutazione della compatibilità dell’atto con l’interesse pubblico. 

Non si dubita, in particolare, che “[A]i fini della quantificazione dell’indennizzo vengono in rilievo le sole spese sopportate per partecipare alla gara, con conseguente esclusione di ogni ulteriore pregiudizio” (T.A.R. Roma, sez. V, 7/5/2024, n. 9012; T.A.R. Napoli, sez. I, 01/12/2021, n.7714; T.A.R. Napoli, sez. I, 05/01/2021, n.69).

Nella perizia depositata in giudizio dalla società ricorrente in data 5/3/2024, successivamente integrata in data 18/9/2024, il danno emergente è calcolato tenendo conto delle spese e dei costi sostenuti dalla X S.p.A. in virtù della partecipazione alla gara e della stesura del progetto definitivo (presentato in data 25/01/2010 e successivamente integrato), componendosi delle voci costituite dalle “spese generali di azienda”, dai “costi di personale e delle attrezzature”, dalle “spese di partecipazione alla gara per l’affidamento” e dalle “spese di progettazione e consulenze tecniche e legali per la partecipazione alla procedura concorsuale”.

All’uopo il Collegio indica i seguenti criteri:

– la quantificazione delle voci di costo indicate in perizia come “spese generali” e di quelle correlate al “personalenon potrà essere rapportata all’intero arco temporale intercorrente tra l’aggiudicazione e la revoca, dovendosi tenere conto dei pluriennali periodi di “stallo” ai quali la stessa ricorrente fa riferimento nell’atto introduttivo del giudizio;

– sulla somma spettante andrà applicata una complessiva decurtazione, forfettariamente determinata nella misura del 60%; la decurtazione è giustificata, per il 30%, atteso che la società ricorrente, come osservato, già all’indomani dell’aggiudicazione (se non prima), è stata posta in condizione di apprezzare la sopraggiunta ricorrenza di fatti potenzialmente ostativi all’esecuzione della commessa; per un ulteriore 30%, invece, a titolo di compensazione con il cd. aliunde perceptum vel percipiendum, considerato il lungo lasso di tempo trascorso sino alla revoca;

– il quantum sarà, quindi, liquidato secondo una rigorosa verifica del nesso causale, previa esibizione ad opera della ricorrente delle relative fatture o altra documentazione giustificativa idonea;

– l’Amministrazione convenuta procederà inoltre a verificare la rispondenza degli importi oggetto di esborso da parte della ricorrente con le scritture contabili in possesso della medesima che la stessa avrà cura di allegare;

– poiché l’indennizzo in parola assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio della società istante, sul predetto importo andrà calcolata anche la rivalutazione monetaria nel periodo intercorrente tra la data di adozione del provvedimento di revoca fino alla data di deposito della presente decisione;- sulla somma così rivalutata si computeranno gli interessi legali calcolati dalla data di deposito della presente decisione fino all’effettivo soddisfo (cfr. T.A.R. Napoli, sez. I, n. 5667/2020; Id. 5 giugno 2018, n. 3707).

Comments are closed.