Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, sentenza n. 6 del 13 gennaio 2025
La Procura Regionale attrice ha acquisito la notizia di un possibile danno erariale subito dal Consorzio, in conseguenza dell’annullamento dell’aggiudicazione di un gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di supporto alla gestione delle attività del suddetto Ente, disposto dal TAR Sardegna con la Sentenza nr. 910 del 19.12.2019 e confermato dal Consiglio di Stato con la pronuncia nr. 5259 del 27.08.2020.
Nel caso specifico, muovendo dalle descritte coordinate esegetiche, il Collegio ravvisa nel comportamento dei convenuti, con valutazione “ex ante”, il requisito della colpa grave per una serie di motivazioni convergenti ed altamente sintomatiche:
1) in prima battuta, merita focalizzare l’attenzione sul fondamentale principio tralatizio secondo il quale “ignorantia legis non excusat”, considerato che la colpa grave al cospetto di una palese ed incontestabile violazione di Legge può essere esclusa unicamente in presenza di situazioni eccezionali e del tutto peculiari, in cui si cumulano sia profili soggettivi che oggettivi di carattere straordinario, i quali tuttavia non ricorrono affatto nella presente fattispecie;
2) in seconda battuta, i suddetti funzionari si sono posti in aperto contrasto pure con i canoni generali dell’ordinamento giuridico afferenti alla diligenza, alla perizia ed alla prudenza, poiché hanno erroneamente confidato nella possibilità di supplire al manifesto inadempimento della A s.r.l. mediante un percorso procedimentale totalmente anomalo e comunque non previsto dal Codice degli appalti, sovrapponendo in definitiva l’esame dell’offerta economica con quello dell’offerta tecnica, in una commistione impropria di segmenti valutativi assolutamente distinti ed autonomi che è stata rimarcata con decisione dal TAR Sardegna, astenendosi, come sarebbe stato un loro preciso ed ineludibile onere, dall’assumere la decisione di esclusione della richiamata società, scelta che alla luce degli elementi di fatto e di diritto che connotano la vicenda in rassegna sarebbe stata la più ovvia, semplice, legittima e perfettamente aderente al dettato normativo;
3) in terza battuta, i convenuti sono dipendenti esperti, tra l’altro la suddetta X rivestiva l’incarico di dirigente, dotati per definizione in virtù della loro pluriennale esperienza professionale di elevata qualificazione e specializzazione, anche nel settore degli appalti, nonché di un patrimonio culturale vasto e profondo, per cui avrebbero dovuto conoscere ed applicare senza indugio le disposizioni normative che disciplinano in modo rigoroso l’obbligo di esclusione dalla gara per la mancata indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica, principio peraltro ribadito dalla giurisprudenza del Giudice amministrativo assolutamente maggioritaria e consolidata nel momento di svolgimento della suddetta procedura e, di conseguenza, percepire immediatamente l’esigenza di aggiudicare l’appalto al RTI, a tutela degli interessi, anche patrimoniali, dell’Amministrazione di appartenenza, evitando di avventurarsi in maniera sconsiderata, incauta ed ostinata in un personale e singolare giudizio, rivelatosi del tutto fallace, allo scopo di superare il vizio sopra lumeggiato e formalmente eccepito, peraltro, in seduta pubblica dalla rappresentante dell’operatore economico secondo classificato.
In conclusione, nella condotta inescusabile dei convenuti X, Y e Z si rinvengono profili di massima negligenza e di macroscopica trascuratezza dei propri fondamentali doveri di servizio, i quali certamente integrano la “culpa lata” o colpa grave, la cui nitida definizione, secondo l’insegnamento del giurista Ulpiano tramandato nei secoli, consiste nel “non intelligere quod omnes intelligunt”, ossia nel non comprendere ciò che tutti sono in grado di capire (ex multis, Cassazione, SS.UU., nr. 43 del 1996).