Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n 6079 dep 13 febbraio 2025
Al dirigente del settore Urbanistica del Comune, e quindi pubblico ufficiale, era contestato di avere omesso di astenersi in presenza di un interesse personale nella domanda di concessione edilizia in sanatoria relativa ad un immobile di sua proprietà e quindi di avere compiuti atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurarsi un indebito vantaggio patrimoniale, consistente in un provvedimento favorevole di sanatoria nonostante l’abuso ricadesse in zona di inedificabilità assoluta.
La Corte di appello condannava l’imputato alla pena di mesi sei di reclusione, ritenendo che egli avesse agito con il dolo intenzionale e quindi con il fine specifico di ottenere il rilascio di una concessione in sanatoria che sapeva non spettargli perché illegittima, in quanto l’immobile era situato in area soggetta a inedificabilità assoluta.
Occorre prendere atto della recente riforma legislativa che ha riguardato l’abrogazione del reato contestato al ricorrente nella forma tentata.
Il d.l. 16.7.2020 n.76 (c.d. decreto semplificazioni) conv. con la 1.11.9.2020 aveva ristretto la portata applicativa della disposizione originaria dell’art. 323 cod. pen., attribuendo rilievo penale alla violazione di «specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuano margini di applicabilità». E la Corte costituzionale, innanzi alla quale era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della rinnovata fattispecie, con la sentenza n. 8 del 18 gennaio 2022 aveva dichiarato la stessa infondata. Il descritto percorso riformatore può dirsi ora concluso con la legge 9 agosto 2024 n.114, che ha abrogato ogni residuale fattispecie di abuso d’ufficio. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato