Decreto milleproroghe 2025 (dl 202/2024) come approvato in sede di conversione
Il decreto milleproroghe 2025 (DL 202/2024), nel testo definitivamente esitato dalla Camera dei Deputati (in attesa di pubblicazione in GURI al momento in cui scrivo) ha previsto all’art. 21 comma 5-quinquies, inserito in sede di conversione, l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Il testo abrogato disponeva: A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico, ovvero a coloro che nell’anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione; b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a); c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 marzo – 4 giugno 2024, n. 98 (in G.U. 1ª s.s. 05/06/2024, n. 23), aveva dichiarato “l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera f), e 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39” ma non di tutto il comma 2. Il legislatore ha preferito abrogare tutto il secondo comma.