La Corte dei Conti del Lazio si allinea alle sezioni di Appello e dichiara la giurisdizione del giudice contabile sull’imposta di soggiorno

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n. 115 del 24 febbraio 2025

 Sull’originaria domanda questa Sezione con sentenza n. OMISSIS aveva declinato la giurisdizione contabile in favore del giudice tributario. La Procura regionale ha proposto appello avverso la medesima sentenza. È stata previamente dichiarata la contumacia degli appellati. La Corte dei conti, sez. II, giurisdizionale di appello, con la sentenza n. OMISSIS, depositata il OMISSIS, ha accolto l’appello in forza dei primi due motivi proposti (violazione degli artt. 103, co. 2, Cost; art. 74 r.d.n. 2440/1923; art.178 r.d. n. 827/1924; art. 93, co. 2, d.lgs. n. 267/2000; All. 4.2 del d.lgs. n. 118/2011 ed erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 180, co. 3, d.l. n. 34/2020 convertito in l. 17.7.2020 n. 77 e dell’art. 5 quinquies del d.l. 21.10.2021 n. 146, convertito in l. 17.12.2021 n. 215), dichiarando la giurisdizione contabile nella fattispecie e rinviando la causa al primo giudice, in diversa composizione, ex art. 199, co. 1, lett. a), e co. 2, c.g.c. (cfr tra le altre Seconda Sezione Centrale di Appello, sentenza n. 266/2024)

Dalla ora ricordata pronuncia di appello origina l’odierno giudizio in riassunzione, nel quale ha nuovamente proposto intervento adesivo dipendente alle ragioni della Procura attrice Roma Capitale, nella cui memoria si precisa che “A sostegno delle ragioni della Procura attrice si rappresenta che già dal momento dell’incasso dell’imposta di soggiorno, il gestore alberghiero sia qualificabile come agente contabile nei confronti del Comune, con conseguente sua responsabilità per omessa rendicontazione o versamento del denaro ricevuto a questo titolo.

Possono configurarsi gli estremi di una condotta dolosa, costituita dall’intenzionale omesso riversamento di denaro pubblico riscosso di cui l’agente contabile ha avuto maneggio e che non ha mai inteso riversare neppure a seguito delle ingiunzioni dell’ente impositore”.

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