Consiglio di Stato, sentenza n. 1617 del 25 febbraio 2025
Prima di affrontare le questioni sottoposte al giudicante dalla ricorrente, occorre svolgere alcune precisazioni relative al presupposto giustificativo del provvedimento impugnato, in relazione alla rilevanza del requisito della regolarità fiscale dei concorrenti, anche nella prospettiva temporale e procedimentale.
In proposito, può considerarsi ius receptum, fin da Consiglio di Stato, Ad. Plen., 20 luglio 2015, n.8 (ma vedi anche, più di recente, Consiglio di Stato, Sez. V, 24 maggio 2024, n. 4660), il principio secondo cui “nelle gare di appalto per l’aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità”.
L’evidenziato carattere di durata dei requisiti di partecipazione, cui non si sottrae quello contemplato dall’art. 80, comma 4, d.lvo n. 50/2016, trova riflesso anche nella motivazione sottesa al provvedimento impugnato, laddove evidenzia appunto che la situazione di regolarità tributaria, per legittimare la partecipazione del concorrente, deve sussistere fin dal momento della presentazione delle offerte, come si evince dall’affermazione secondo cui il pagamento dei debiti o l’assunzione dell’impegno ad estinguerli, per restituire all’impresa la sua posizione di regolarità, devono essersi “perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande”.
A fronte, quindi, di un rilievo escludente espressamente diretto a contestare la carenza del requisito di cui si discute con riferimento all’intero corso del procedimento di gara, sarebbe stato onere della ricorrente dimostrare, in modo perfettamente simmetrico, che per il medesimo arco temporale, e senza lacune di sorta, essa doveva invece ritenersi in possesso del requisito asseritamente mancante. Deve inoltre osservarsi che, fondandosi il provvedimento impugnato su una valutazione di inaffidabilità del concorrente complessivamente incentrata sul complesso delle pendenze fiscali rilevate a suo carico, in rapporto all’importo a base di gara, non sarebbe sufficiente, al fine di inficiarne la validità, dimostrare che talune di quelle pendenze non sono qualificabili quali “violazioni non definitivamente accertate”, essendo necessario che esse incidano significativamente sulla ragione giustificativa di quel provvedimento, abbattendo l’ammontare complessivo del carico tributario effettivamente esistente a carico del concorrente e riportandolo ad una soglia che, correlata all’importo a base di gara, non rivesta più l’originario – e incontestabile – carattere di macroscopicità.