L’irrilevanza extra penale del patteggiamento si applica a tutti gli atti amministrativi adottati dopo la Riforma Cartabia (anche se il patteggiamento è precedente)

TAR Sardegna, sentenza n. 96 del 12 febbraio 2025

 Il nuovo comma 1 bis dell’art. 445 c.p.p., modificato dal d.gs. n. 150 del 2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, dispone che “la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”.

 Il nuovo comma 1 bis dell’art. 445 c.p.p. introdotto con il d.lgs. n. 150 del 2022 è volta a regolare l’utilizzo, nei giudizi diversi da quello penale, della sentenza di patteggiamento, nonché, per quanto rilevante nel presente giudizio, la sorte delle norme extrapenali che equiparano la sentenza di patteggiamento alla condanna, le quali sono ormai improduttive di effetti, salvo che la sentenza di patteggiamento abbia previsto pene accessorie. In sostanza, come evidenziato in dottrina, nel caso in cui non siano applicate pene accessorie, la sentenza di patteggiamento può essere equiparata ad una sentenza di condanna esclusivamente nell’ipotesi in cui vi sia una disposizione di legge penale che lo stabilisca espressamente, mentre eventuali norme extrapenali che dovessero operare tale equiparazione dovranno, pertanto, ritenersi improduttive di effetti.

Ne discende che la novella in questione trova applicazione a tutte le fattispecie – nelle quali la norma extrapenale equipari la sentenza di patteggiamento alla condanna – che si verifichino successivamente all’entrata in vigore della ridetta novella, a prescindere dalla data di conclusione del patteggiamento, dovendosi invece avere riguardo al momento in cui la norma extrapenale di equiparazione del patteggiamento alla condanna trovi concretizzazione e applicazione.

In assenza di precedenti giurisprudenziali reperiti, è coerente con queste affermazioni quanto ritenuto dal Consiglio Nazionale Forense in relazione ad un giudizio disciplinare – nel quale peraltro il ridetto Consiglio esercita funzioni giurisdizionali (ex multis Cass., sez. un., 12 aprile 2024, n. 9949) – che ha rilevato che “il citato D.Lgs. n. 150/2022, pubblicato in G.U. il 17 ottobre 2022, è entrato in vigore il 30 dicembre del medesimo anno. La norma qui di interesse non reca disposizioni transitoria, con conseguente applicazione del principio del tempus regit processum. Pertanto, la regola di nuovo conio è destinata a trovare applicazione a tutti i giudizi disciplinari pendenti innanzi ai CDD alla data di entrata in vigore del decreto legislativo indipendentemente dalla data di conclusione del patteggiamento” (C.N.F., sentenza 26 febbraio 2024, n. 40).

Nel caso di specie, è dunque irrilevante che la sentenza di patteggiamento sia stata emessa in data antecedente all’entrata in vigore del nuovo art. 445, comma 1 bis c.p.p., poiché esso trova applicazione in quanto la norma extrapenale che la disposizione di nuovo conio prevede essere improduttiva di effetti è stata applicata dall’amministrazione con l’esercizio del potere amministrativo consacratosi nel provvedimento -OMISSIS- del 2024 oggi impugnato, allorquando dunque la sentenza di patteggiamento emessa nel 2022 nei confronti del ricorrente non poteva essere equiparata ad una condanna, non avendo disposto nei suoi confronti pene accessorie.

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