TAR Marche, sentenza n. 100 del 14 febbraio 2025
Per giurisprudenza pacifica, la prova pratica prevista nell’ambito di un concorso pubblico si contrappone a quella teorica in quanto è finalizzata a valutare non il grado di conoscenza astratta dei principi di una determinata disciplina, bensì la capacità di assumere in concreto comportamenti necessari in un determinato contesto; detta capacità può essere verificata anche attraverso una prova scritta, di per sé non incompatibile con il carattere della praticità, atteso che il discrimine tra teoria e pratica è dato, in detto tipo di prova, dal contenuto delle domande formulate e delle risposte richieste (ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 4 marzo 2024, n. 5653; Consiglio di Stato, sez. III, 14 gennaio 2019, n. 344).
Per principio giurisprudenziale altrettanto pacifico, se la prova pratica consiste nello svolgimento di un mero testo scritto che non richiede l’esecuzione di un’attività di per sé identificabile a priori, la regola dell’anonimato, posta a garanzia del generale principio di imparzialità, sebbene prescritta dall’art. 14 del d.P.R. n. 487/1994 per le sole prove scritte dei concorsi, va estesa alle prove pratiche. Occorre, dunque, distinguere l’ipotesi in cui la prova pratica consiste nella redazione di un mero elaborato scritto, rispetto alla quale non vi è ragione per non dare piena applicazione al principio dell’anonimato, dal caso in cui la prova, per le sue concrete caratteristiche e modalità di svolgimento, è de facto insuscettibile di anonimizzazione ossia nelle ipotesi in cui essa richieda il contatto diretto tra il candidato e la commissione, in modo che quest’ultima possa accertare la tecnica di intervento attraverso visione diretta (ex multis, TAR Sardegna Cagliari, sez. I, 20 marzo 2023, n. 200; TAR Valle d’Aosta Aosta, sez. I, 17 febbraio 2023, n. 10; TAR Lombardia Milano, sez. III, 4 febbraio 2019, n. 244; TAR Puglia Bari, sez. I, 2 maggio 2017, n. 436). Nella specie si trattava difatti di una prova pratica da espletarsi nell’ambito di un tempo massimo di otto ore e consistente nella redazione di una relazione avente ad oggetto, anche attraverso strumenti multimediali, la simulazione di una dimostrazione tecnica a studenti di una classe di un tecnico o di un professionale, sicché non è ipotizzabile che l’espletamento della stessa nell’arco delle otto ore concesse potesse avvenire alla presenza della Commissione.
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, essendo appunto la prova pratica consistita in un mero elaborato scritto e avendo i concorrenti apposto il proprio nominativo direttamente sui fogli contenenti l’elaborato medesimo, ciò ha costituito aperta violazione della regola dell’anonimato, essendo stata possibile l’immediata identificazione dell’autore dello scritto in fase di valutazione della prova da parte della Commissione (TAR Umbria Perugia, sez. I, 7 aprile 2016, n. 332).