E’ legittimo il licenziamento per abuso dei permessi 104, se la RSA dove è ricoverato il disabile ha anche personale sanitario

Corte di Cassazione, sentenza n. 5948 del 6 marzo 2025

La Corte di appello, rigettando l’impugnazione del licenziamento per abuso dei permessi ex art. 33 comma 3 della legge n. 104/1992, ha osservato, che poteva ritenersi raggiunta la prova dell’abuso dei permessi fruiti in tre giornate lavorative risultando, da una parte, che il parente disabile era ricoverato in maniera permanente e a tempo pieno presso una residenza per anziani che (per l’assistenza fornita h 24:00 da parte di infermieri professionali, operatori socio sanitari qualificati e fisioterapisti, nonché per l’affiancamento di medici) era del tutto assimilabile ad una struttura ospedaliera

Nel caso di specie il ricorrente ha argomentato sulla erroneità della interpretazione dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992, alla quale – secondo il lavoratore – è stata data una lettura del tutto restrittiva, secondo un orientamento ormai superato da più avveduta giurisprudenza di legittimità (che, in sintesi, ritiene idonea un’assistenza al familiare disabile anche svolta in orari diversi da quelli dell’orario di lavoro), ma nulla ha dedotto sull’altra ragione del rigetto, affrontata per prima dalla Corte territoriale, ossia il ricovero del familiare disabile presso una struttura (residenza per persone anziane autosufficienti e non autosufficienti) del tutto assimilabile ad una struttura ospedaliera trattandosi di struttura che assicura assistenza sanitaria continuativa (come da accertamento di fatto, insindacabile in questa sede di legittimità, nonché in ossequio ad orientamento già espresso da questa Corte, cfr. Cass. n. 21416 del 2019); tale circostanza, come richiede l’incipit del comma 3 dell’art. 33 della legge n. 104 del 1999, esclude la sussistenza del diritto ai permessi giornalieri retribuiti.

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