In relazione a quanto chiesto dal soggetto istante nella richiesta di riesame e, in particolare, all’accesso civico agli elaborati progettuali e ai piani regolatori generali del Comune, per i profili di competenza del Garante, si rileva che dagli atti non emergono elementi che possano consentire un rifiuto dell’accesso civico per motivi di protezione dei dati personali.
Ciò in quanto gli elaborati progettuali trasmessi ai fini dell’istruttoria a titolo di esempio contengono, fra l’altro, elementi riguardanti le caratteristiche del progetto da realizzare da parte della società e dell’ente pubblico che hanno chiesto il permesso di costruire, corredati di planimetrie e prospetti da cui si evince la consistenza dell’intervento, la disposizione degli ambienti con l’allocazione del relativo arredo, le entrate, le uscite, il posizionamento delle casse scale e delle finestre, quadri elettrici ecc. Si tratta di informazioni in ogni caso significative, in quanto la relativa generale conoscenza potrebbe avere incidenza sulla sicurezza dei luoghi considerando anche la destinazione d’uso degli immobili a tutela della salute, ma che non rientrato – di per sé – nella definizione di dato personale di cui all’art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD. Quanto ai piani regolatori generali, gli stessi sono sottoposti a uno specifico regime di pubblicità rispetto al quale, analogamente, non è possibile richiamare motivi di protezione dei dati personali per negarne l’integrale ostensione (cfr. art. 39 del d lgs. n. 33/2013).
Per tale motivo, si invita l’amministrazione a riesaminare la motivazione del provvedimento di diniego dell’accesso civico, fornendo un’adeguata motivazione distinta per singoli atti e considerando la possibilità – ferma ogni altra valutazione circa l’esistenza di ulteriori limiti che potrebbero consentire il diniego dell’accesso civico a documenti ed elaborati progettuali per tutelare altri interessi pubblici o privati previsti dall’art. all’art. 5-bis, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 33/2013, fra cui anche gli «interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali» non sindacabili da questa Autorità – di fornire un accesso parziale ai documenti richiesti, previo oscuramento dei dati personali dei legali rappresentanti e dei tecnici incaricati eventualmente presenti, prima descritti.