Sospeso il regolamento sul casellario ANAC nella parte che assegna alle stazioni appaltanti il compito di inserire le annotazioni (senza filtro ANAC)

TAR Lazio, ordinanza n. 1425 del 6 marzo 2025

Considerato che la società ricorrente impugna l’annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici di cui all’art. 222, co. 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, visibile a far data dal 31 gennaio 2025, della risoluzione del contratto avente ad oggetto i servizi di carattere socio-assistenziale e di global service presso l’ospedale civico____ disposta dalla Società_________________ per profili di illegittimità che attengono sia alla segnalazione della stazione appaltante, che sarebbe stata effettuata violando termini e modalità previste dall’art. 11 del Regolamento adottato con delibera dell’Autorità n. 272 del 20 giugno 2023, sia il medesimo atto regolamentare, nella parte in cui, all’art. 5, intesta alle stazioni appaltanti il compito di alimentare il casellario con notizie rilevanti ai fini della valutazione di affidabilità degli operatori economici, senza alcun filtro preventivo dell’A.n.a.c. e, soprattutto, all’esito di un’istruttoria unilateralmente compiuta dai committenti, che non contempla alcun contraddittorio con l’operatore segnalato;

Ritenuto che appaiano prima facie fondate le censure avverso l’atto regolamentare adottato dall’A.n.a.c., per le ragioni già indicate nell’ordinanza del 19 dicembre 2024, n. 5850, pronunciata da questo Tribunale in accoglimento della domanda cautelare formulata da altro operatore economico in seno al ricorso rg n. 12978/2024 proposto avverso l’iscrizione nel casellario avvenuta con le medesime modalità in questa sede contestate;

Rinvenuto il periculum in mora nell’attualità del danno inferto dall’annotazione all’immagine della ricorrente e nel correlato aggravio che la stessa subisce nella partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare, sospendendo, in parte qua, il regolamento adottato con delibera dell’Autorità n. 272 del 20 giugno 2023 el’atto applicativo impugnato, e ordinando l’oscuramento dell’annotazione fino alla decisione di merito.

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