Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n. 108 del 24/2/2025 n. 108
Il primo gruppo di censure non può essere condiviso. Infatti, in realtà il motivo del ricorso introduttivo faceva riferimento al divieto di cui all’art. 49 del previgente codice appalti. Il giudice di primo grado, nel rispondere alla difesa del Comune, in ordine alla disciplina operante ai sensi dell’art. 128, ha precisato che seppure l’art. 128 del codice appalti inerente ai servizi alla persona “non richiama le regole “generali” degli affidamenti sotto-soglia di cui agli artt. 48” non esonera l’ente affidatario dall’obbligo di motivare adeguatamente circa la modalità di affidamento prescelta, che deve rispettare anche gli speciali principi di cui al comma 3 dell’art. 128. Non ricorre, dunque, il vizio dedotto poiché il giudice di primo grado ha svolto unicamente una legittima operazione ermeneutica tesa all’individuazione della normativa applicabile alla fattispecie.
Il secondo motivo in parte ripete il primo. Tuttavia, si estende nel contestare le conclusioni del primo giudice in ordine alla congruità della motivazione del provvedimento gravato per derogare al principio di rotazione.
Su tale aspetto se è vero che il principio di rotazione trova comunque ingresso nella disciplina degli affidamenti inerenti ai servizi sociali sotto soglia a prescindere da un espresso richiamo in forza della previsione generale di cui all’art. 49, comma 1 del Codice, come correttamente affermato dal T.A.R., è, altresì, vero che gli affidamenti relativi ai servizi alla persona sotto soglia soggiacciono ad una regolamentazione composita come risultante dalla combinazione della disciplina di carattere generale, comprensiva anche del principio di rotazione, e di quella di carattere speciale, contenuta nell’art. 128 del Codice.