Per l’Avvocato Generale presso la Corte UE anche l’attribuzione della titolarità di una farmacia deve seguire la direttiva UE sulle concessioni (e quindi il nostro codice dei contratti)

Conclusioni dell’Avvocato Generale Rimvydas Norkus presentate il 13 marzo 2025, nella Causa C‑715/23

 L’11 marzo 2022 il Comune di Benedikt ha rilasciato a MN, senza previa pubblicazione di un bando di concessione, un’autorizzazione a tempo indeterminato per la gestione di una succursale di farmacia sul suo territorio.

La società Farmacija, ricorrente nel procedimento principale, è iscritta nel registro delle imprese come attività commerciale di prodotti farmaceutici, dal momento che il suo azionista di maggioranza è titolare di una licenza che gli permette di esercitare in modo autonomo la professione di farmacista nell’ambito dell’esercizio di un’attività farmaceutica. La Farmacija ha presentato istanza di riesame presso il Comune di Benedikt, lamentando il fatto che quest’ultimo, mediante l’attribuzione della suddetta autorizzazione, aveva rilasciato una concessione per l’esercizio di un’attività farmaceutica senza aver svolto la procedura applicabile, in violazione della direttiva 2014/23.

L’Avvocato Generale ha quindi proposto alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (commissione nazionale per il riesame delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, Slovenia) nel modo seguente:

1)      L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,

deve essere interpretato nel senso che: i servizi farmaceutici, aventi essenzialmente ad oggetto la fornitura all’utente di medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica e non soggetti a prescrizione medica, unitamente alla consulenza all’utente in vista di un utilizzo corretto e sicuro dei medicinali stessi, non possono essere qualificati come «servizi non economici d’interesse generale».

2)      L’articolo 19 della direttiva 2014/23, intitolato «Servizi sociali e altri servizi specifici», deve essere interpretato nel senso che: esso ricomprende i servizi farmaceutici, aventi essenzialmente ad oggetto la fornitura all’utente di medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica e non soggetti a prescrizione medica, unitamente alla consulenza all’utente in vista di un utilizzo corretto e sicuro dei medicinali stessi.

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