Cambia il regime fiscale dei medici di continuità assistenziale (ex guardia medica): anche loro sono professionisti

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 73/2025

L’Istante chiede di sapere se, alla luce della nuova configurazione giuridica e contrattuale dei Medici del ruolo unico di Assistenza primaria risultante dagli Accordi del 2024, «sia ancora corretto applicare un differente regime fiscale, atteso che gli emolumenti dei medici a ciclo di scelta sono, da sempre, considerati redditi da lavoro autonomo e che glistessi medici possono cumulativamente operare sia a rapporto orario che a ciclo di scelta».

Da quanto rappresentato, emerge, dunque, che l’Accordo del 2024 ha dato effettiva attuazione al Ruolo Unico di Assistenza Primaria e che «il medico di medicina generale esercita un’attività libero­professionale». Tale qualificazione deve intendersi riferita sia ai medici che ricoprono incarichi di Assistenza Primaria a ciclo di scelta che ai medici di Assistenza Primaria ad attività oraria in quanto «gli stessi sono confluiti giuridicamente nel Ruolo Unico di Assistenza Primaria».

Tanto premesso, sulla base delle disposizioni sopra citate e delle precisazioni fornite dall’Istante, si ritiene che gli emolumenti corrisposti dalle ASL ai medici del ruolo unico di Assistenza Primaria per lo svolgimento di incarichi ad attività oraria, siano da inquadrare, analogamente a quanto ritenuto per i compensi spettanti per lo svolgimento di incarichi a ciclo discelta, fra i redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del Tuir.

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