Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n. 36 del 17 marzo 2025
A favore di un paziente era stato effettuato un pagamento pari a € 9.300,00, a titolo di risarcimento danni causati dalla ritenzione, nell’addome dello stesso, di un corpo estraneo (in particolare, di una garza) dopo l’esecuzione di un intervento di adenomectomia transvescicale.
I membri dell’equipe chirurgica erano: B. P., primo operatore; L.V., secondo operatore; M.G., anestesista; B. A., strumentista; M.M. , infermiere; M. E., operatrice socio-sanitaria (OSS).
Le Raccomandazioni Ministeriali per la prevenzione della ritenzione di materiale all’interno del sito chirurgico (vanno menzionate anche quelle per l’utilizzo della “ lista di controllo” in sala operatoria (2009) e le linee guida dell’OMS ( 2009)), ritiene il Collegio che espongano in approfondito dettaglio, se infrante, omissioni a carico del personale medico e infermieristico che costituiscono possibili comunque, di tutta evidenza, violazione di regole cautelari di carattere generale (c.d. colpa generica), che da sempre incombono sul personale medico e paramedico proprio al fine di scongiurare il verificarsi di eventi dannosi per la salute dei pazienti.
Si tratta evidentemente di regulae professionis, ora codificate e raccomandate, da lungo tempo, come si è detto, stratificatesi proprio in relazione alla moltitudine di accadimenti dannosi per la salute dei pazienti, verificatisi a seguito di colpevole derelizione di materiale operatorio (garze, ferri cotone etc..) nel corpo dai pazienti (in termini, nel senso della violazione di regole cautelari generiche, Corte conti, sez. II di appello, sent. n. 250/2023). In definitiva, le richiamate linee guida e raccomandazioni, lungi dall’introdurre obblighi cautelari radicalmente nuovi, hanno sostanzialmente articolato in dettaglio regole cautelari generiche preesistenti, quantomeno nel loro nucleo fondamentale, così qualificando la loro negligente e/o imperita violazione in termini di colpa c.d. specifica.
Quindi rilevanti responsabilità devono giustamente ravvisarsi in B. A., strumentista, M. M., infermiere, ma anche, ritiene il Collegio, seppur di minor intensità, in capo a M. E. (OSS) e, in veste solo di colpa non grave a M. E., anestesista. La M. viene ritenuta colpevole da questo Collegio avendo consapevolezza dei compiti di un OSS: volge attività di cura con semplici apparecchi medicali e aiuta nell’assunzione dei farmaci; rileva i parametri vitali dell’assistito e ne percepisce le comuni alterazioni; procede alla raccolta dei rifiuti, al trasporto del materiale biologico, sanitario e dei campioni per gli esami diagnostici.