La Procura esponeva che in data 17.12.2020 la ditta Biotest Italia s.r.l aveva segnalato all’ATS un’anomalia nei dati di vendita del farmaco Zutectra, ovvero un’immunoglobulina umana anti-epatite B da usare esclusivamente nei pazienti con trapianto di fegato, nel territorio della provincia di Bergamo, farmaco la cui spesa (prezzo al pubblico di euro 1.840,20) ricadeva sul servizio sanitario nazionale.
Secondo quanto appurato dall’ATS, le vendite anomale erano riferibili alla farmacia sede unica del comune, di cui era titolare la dr.ssa Y, che nel 2019 non aveva dispensato nessuna confezione di Zutectra, mentre nel 2020 (dato aggiornato ad agosto) ne aveva dispensato 312 per una spesa a carico del SSN (lorda) di euro 574.142,40, a fronte della spedizione di 81 ricette: ciò che non era in alcun modo giustificabile, considerata la particolare indicazione terapeutica del farmaco.
Ritiene il Collegio che in punto quantificazione del danno patrimoniale sussistano profili di incertezza, e che, dunque, occorra prudenzialmente accogliere la tesi maggiormente favorevole alla difesa: conseguentemente, il danno patrimoniale causato alla ATS dai comportamenti delittuosi della convenuta può essere quantificato in euro 1.079.260,75 (1.138.859,94 – 47.511,38 – 12.087,81).
Circa la domanda formulata dalla Procura contabile, di risarcimento del danno all’immagine causato alla ATS, questa è da ritenersi ammissibile, fondata nell’”an” e, parzialmente, nel “quantum”.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, il presupposto processuale consistente nella pronuncia di una sentenza di condanna penale, passata in giudicato, è soddisfatto anche se tale pronuncia è emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (cfr. Corte dei conti, Sezione I di Appello, n. 325/2020; Corte dei conti, Sezione II di appello, n. 124/2020 e altre).
Tale conclusione non muta, neppure a seguito della nuova formulazione del citato art. 445 comma 1-bis c.p.p., come sostituito dall’art. 25 d.lgs. 150/2022: il terzo periodo della norma ribadisce che la sentenza – ex art. 444 comma 2 c.p.p. – è equiparata ad una sentenza di condanna, mentre l’eccezione prevista dal secondo periodo, valida nel caso non siano state applicate pene accessorie, riguarda eventuali equiparazioni stabilite da disposizioni di legge diverse da quelle penali, dunque non la fattispecie in esame.
Sul novero dei reati che permettono l’esercizio di azione risarcitoria per danno all’immagine della Pubblica Amministrazione, si condivide la tesi della Procura, conforme alla tutt’ora prevalente giurisprudenza contabile, secondo cui, dopo l’entrata in vigore del Codice di Giustizia Contabile (d. lgs. n. 174\2016) è venuta meno la limitazione ai soli delitti commessi contro la P.A., di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ai sensi delle originarie previsioni del c.d. “lodo Bernardo”: art. 17 comma 30 ter dl n. 78\09), “in ragione del mutato quadro normativo”. Infatti, anche secondo la giurisprudenza di questa Sezione citata dalla Procura (cui si aderisce) …la prevalente giurisprudenza di questa Corte… ha più volte correttamente affermato (C. conti, sez. Lombardia, 1 febbraio 2022 n.22; id., sez. Lombardia 11.10.2021 n.282; id., sez. Lombardia, 21.7.2021 n.233; id., sez. Piemonte, n. 203 del 2021; id., sez. Emilia Romagna n. 152 del 2021; id., sez. Lombardia n. 140/2020; id., sez. Emilia-Romagna, 20.1.2020, n.5; id., sez. Liguria, 10.12.2019, n.204; id., sez. Lombardia, 1.12.2016 n.201; id., sez. Lombardia 15.3.2017 n.33; id., sez. Lombardia 12.7.2017 n.113; id., sez. app. Sicilia 13.12.2016 n.200; id., sez. app. Sicilia, 28.11.2016 n.183; id., sez. Sicilia, n.686 del 2017; id., sez. Emilia-Romagna, 16.11.2017 n.225 e id., sez. Emilia, 24.11.2017 n. 229; id., II Sez. centr. app., 23.10.2017 n.745; id., n.735/2017) che sono oggi azionabili pretese per danno all’immagine conseguente a giudicati penali anche per reati diversi da quelli contro la P.A., alla luce del sopravvenuto art.4, lett. h) dell’allegato 3 (norme transitorie e abrogazioni) del Codice di Giustizia Contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 entrato in vigore il 7 ottobre 2016), tema, quest’ultimo, lambito anche dalla pronuncia n. 145/2017 della Corte costituzionale. Tale indirizzo ha inoltre chiarito (da ultimo id., sez. Lombardia, 1° febbraio 2022 n.22 e id., sez. Liguria, 10.12.2019 n.204) che: – dopo l’abrogazione dell’art. 7 della legge 27 marzo 200l, n. 97 ad opera del succitato art. 4, co. l, lett. g), dell’allegato 3 del c.g.c., con conseguente venir meno della previgente limitazione della responsabilità per danno all’immagine alle sole ipotesi tassativamente individuate dall’art. 7 della l. n. 97 del 2001, il medesimo art. 4 statuisce, al comma 2, che “quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice”; – a seguito dell’abrogazione dell’art. 7 della legge n. 97 del 2001 ad opera del codice di giustizia contabile, il rinvio operato dall’art. 17, co. 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009, deve ora ritenersi effettuato all’art. 51, co.7, del medesimo testo normativo; – non è dunque più tassativamente richiesta come condizione dell’azione la perpetrazione di uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., di cui al capo I, titolo II, libro secondo c.p., ma la commissione di un mero delitto a danno della stessa, come indicato dall’art. 51, ossia, oltre a quelli specificamente rubricati contro la PA, tutti gli altri delitti comuni aventi ricadute in suo danno, come nella specie (Sez. giur. Lombardia, n. 110/2022).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che i reati commessi dalla dott.ssa Y abbiano provocato un “danno”, essendo stati posti in essere comportamenti idonei a generare discredito e pregiudizio alla reputazione dell’Amministrazione.
Non si ritiene tuttavia possibile l’applicazione sic et simpliciter del criterio presuntivo del “duplum” enunciato dal comma 1 sexies L. 20\1994, come aggiunto dal comma 62 dell’art. 1, l. n. 190/2012. Il danno all’immagine che l’ATS ha indubbiamente subìto non è quindi così ingente come ritenuto dalla Procura contabile, e deve essere quantificato in via equitativa.
In considerazione di ciò, e valutati tutti i parametri enunciati da Corte dei conti, SS.RR. n. 10/QM/2003, considerando in particolare la gravità e la reiterazione delle condotte poste in essere, la posizione ricoperta dalla convenuta (dottoressa responsabile di farmacia in convenzione con il SSN), la diffusione della notizia sugli organi di informazione (anche) nazionali, la notevole entità del danno patrimoniale, il Collegio reputa equo quantificare il pregiudizio all’immagine subìto dall’Amministrazione nella somma di euro 50.000,00, ai sensi dell’art. 1226 c.c.
La Corte, definitivamente pronunciando, condanna Y al pagamento, in favore dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo, della somma complessiva di euro 1.129.260,75