Danno erariale da mancata riscossione degli oneri per l’impiego della polizia locale in eventi, promossi da privati, che incidono sulla viabilità

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 106 del 24 marzo 2025

Veniva imputato agli odierni convenuti un danno da mancata entrata per effetto della omessa/ritardata predisposizione e trasmissione alla Giunta, ai fini della successiva ratifica consiliare, dello schema di atto regolamentare avente ad oggetto la determinazione delle ipotesi e delle modalità di “ribaltamento” sui privati dei costi delle prestazioni rese dal corpo di polizia locale in materia di sicurezza e viabilità stradale nell’ambito di eventi a scopo di lucro soggetti a pagamento ai sensi dell’art. 22, comma 3-bis, del d.l. n. 50/2017, conv. con modif. in l. n. 96/2017.

In altri termini, si contestava ai citati amministratori di avere impedito all’Ente comunale, con condotta omissiva gravemente colposa, di introitare somme in relazione ad innumerevoli eventi privati celebratisi tra il 2019 ed il 2023, ritardando la predisposizione del regolamento attuativo del d.l. n. 50/2017, in violazione dell’art. 5 del disciplinare per l’attività deliberativa di Giunta ed omettendo, altresì, l’adozione di soluzioni applicative temporanee

In proposito, ravvisa questo Giudice la sussistenza di un danno risarcibile certo, attuale e concreto causalmente riconducibile all’omessa predisposizione della proposta regolamentare e al conseguente mancato incasso dei costi per l’utilizzo del personale di polizia impiegato per innumerevoli eventi privati.

Il richiamo, poi, ad eventuali interventi modificativi/soppressivi della Giunta e del Consiglio risulta inconferente, trattandosi di interventi ipotetici ed eventuali e, quindi, inidonei ad interrompere il nesso causale emergente ex actis tra i mancati incassi comunali ed il colposo inadempimento imputabile alla X in ordine approvazione della disciplina regolamentare.

La gravità dell’inerzia serbata appare inescusabile, oltre ogni ragionevole dubbio, dovendo ritenersi evidentemente radicata nella X la consapevolezza circa la non rinviabilità dell’avvio della proposta regolamentare e delle conseguenze correlate alla sua reiterata omissione.

Sulla base della documentazione prodotta in giudizio e delle considerazioni illustrate in punto di condotta ed elemento soggettivo, il Collegio ritiene che il danno de quo agitur sia sussistente nella somma di euro 160.000,00.

Comments are closed.