Una lettura della norma “costituzionalmente orientata” è esigibile dal segretario comunale, ma non dai componenti della Giunta

Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale d’Appello, sentenza n. 41 del 24 marzo 2025

Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, Sede di Trento, di questa Corte, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato il Segretario comunale del Comune, al pagamento, in favore del citato Ente, della somma di euro 2.538,87, oltre interessi legali e spese di giudizio, per avere curato l’istruttoria e reso il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, con riferimento a due delibere di Giunta comunale aventi ad oggetto il conferimento di un incarico professionale ad un avvocato del libero foro in una controversia amministrativa, senza aver avvertito i componenti della Giunta della possibilità di conferire detto incarico, senza oneri economici, all’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. n. 49/1973 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige”. Il giudice trentino ha conseguentemente prosciolto da ogni addebito i suddetti amministratori, per l’affidamento riposto sull’operato professionale del Segretario comunale, che li avrebbe tratti in errore sulla reale portata della decisione assunta.

Tali prescrizioni, sottolineando la “natura fiduciaria dell’incarico”, hanno infatti ribadito la possibilità per gli enti territoriali di avvalersi della difesa erariale (“possono avvalersi”), e la facoltà di stipulare con la medesima appositi protocolli di intesa.

Non può sostenersi la tesi della Procura appellante, avulsa dal dato normativo appena illustrato, per cui il detto art. 41 dovrebbe interpretarsi alla luce dei canoni costituzionali di buon andamento, e dunque dei principi di economicità e di sana gestione finanziaria, i quali avrebbero, in buona sostanza, imposto agli amministratori dell’ente di incaricare l’Avvocatura dello Stato per il risparmio di costi, oltreché per la qualificata competenza, scelta che qualunque buon padre di famiglia avrebbe fatto ex ante.

E’ corretta dunque la sentenza gravata laddove ha ritenuto che la “capacità di lettura costituzionalmente orientata dell’art. 41 del D.P.R. n. 49/1973” fosse rimessa al solo Segretario comunale, in quanto obbligato all’assistenza giuridica, attività “perfettamente esigibile dal Segretario comunale, in quanto pacificamente rientrante nel suo imprescindibile bagaglio professionale -derivante da un articolato percorso formativo- connesso al suo status di funzionario più alto in grado all’interno dell’apparato burocratico comunale”, ma non anche degli amministratori che espressero voto favorevole nelle delibere di incarico, essendo i medesimi privi di adeguate e specifiche competenze giuridiche, e dunque difettando nel loro operato quella grave colpa, invece pretesa dalla Procura appellante.

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