La nullità della procedura concorsuale travolge il contratto stipulato, e a nulla vale la transazione intervenuta per limitare il recupero dell’indebito

Corte di Cassazione, sentenza n . 7486 del 20 marzo 2025

La X era stata dipendente con rapporto a tempo indeterminato consensualmente risolto rivestendo Ella la qualifica dirigenziale, e chiede l’accertamento della non debenza della somma di euro 424.069,96 che la Regione Puglia, aveva chiesto in restituzione alla M. a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4888/2013 da cui era derivato il ripristino dell’inquadramento giuridico nell’ex VIII qualifica funzionale in luogo della qualifica dirigenziale con rideterminazione delle somme retributive spettanti.

Nell’impiego pubblico contrattualizzato, il riconoscimento al lavoratore di un trattamento economico maggiore di quello previsto dalla contrattazione collettiva risulta essere affetto da nullità, con la conseguenza che la P.A., anche nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 97 Cost., è tenuta al ripristino della legalità violata mediante la ripetizione delle somme corrisposte senza titolo (Cass., n. 13479 del 2018).

A maggior ragione deve giungersi a questa conclusione qualora si voglia valorizzare la sopravvenienza della sentenza del Consiglio di Stato n. 4888 del 2013 e una natura transattiva dell’intesa finalizzata all’erogazione dell’incentivo, dal momento che l’intervenuta intesa negoziale, invero, non era stata resa nota al giudice amministrativo, con l’effetto che il venire meno della qualifica dirigenziale era avvenuto a prescindere da detto accordo, rendendolo, pertanto, del tutto irrilevante.

Per quel che concerne la transazione, poi, la giurisprudenza tradizionale, ha chiarito che, nel caso in cui essa intervenga tra le parti di un giudizio, senza tuttavia che alcuna di esse ne deduca il sopravvenire ed il giudizio sia, quindi, definito con sentenza non impugnata e passata in giudicato, la situazione accertata dalla sentenza diviene intangibile e preclude ogni possibilità di rimettere in discussione questa situazione in un successivo giudizio e di apprezzare e rilevare il contenuto dell’accordo transattivo (Cass., Sez. 2, n. 2155 del 14 febbraio 2012; Cass., Sez. L, n. 20723 del 3 ottobre 2007; Cass., Sez. 1, n. 3026 del 15 febbraio 2005).

Infine, non conforme a diritto è l’affermazione della Corte territoriale secondo cui la citata normativa regionale e il successivo accordo di risoluzione consensuale rappresentavano “sopravvenienze giuridiche e fattuali idonee ad impedire l’esecuzione del giudicato”, quantomeno perché si trattava di eventi anteriori alla formazione dello stesso, comunque non idonei a rendere impossibile la concreta attuazione del comando del giudice amministrativo.

La riconosciuta nullità della procedura concorsuale travolge comunque la stipula dei contratti, senza che l’effetto possa essere vanificato dall’incontro della volontà delle parti contraenti espressesi in senso difforme.

Si tratta infatti di materia che non è disponibile dalle parti contrattuali: deve infatti ribadirsi quello che è principio cardine della materia, per cui la pubblica amministrazione è sempre e comunque tenuta al rispetto della legalità, e in virtù di ciò è obbligata a recedere dal rapporto affetto da nullità per violazione delle disposizioni imperative riguardanti l’assunzione, che sono poste a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l’azione amministrativa (v. Cass., n. 4057 del 2021, cit.).

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