Corte di Cassazione, sentenza n. 7482 del 20 marzo 2025
Il lavoratore aveva impugnato dinanzi al Tribunale il licenziamento disciplinare disposto dalla Regione con provvedimento dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari.
Il recesso gli era stato intimato in ragione dei fatti ascrittigli con nota di addebito disciplinare, tramite la quale gli era stato contestato di aver liquidato, nell’ambito dell’istruttoria relativa al riconoscimento di debiti fuori bilancio, le competenze professionali spettanti a tre avvocati esterni, officiati dalla Regione, in misura di gran lunga eccedente quella riconoscibile in favore dei medesimi sulla base delle condizioni di conferimento degli incarichi loro affidati e della vigente direttiva della Giunta regionale in tema di liquidazione delle parcelle.
Dunque, con accertamento di fatto all’esito della valutazione delle risultanze documentali e probatorie in atti, il giudice di appello ha affermato che rientrava nei compiti propri del lavoratore la verifica delle parcelle per gli avvocati esterni e che ciò era oggetto della specifica posizione organizzativa conferitagli.
Di talché i fatti contestati al lavoratore attengono all’attività posta in essere dallo stesso, proprio in ragione della posizione organizzativa conferitagli, e precedente alla trasmissione degli schemi alla dirigente.
La Corte d’Appello rileva che nell’espletamento del proprio compito il lavoratore non ha fatto altro che limitarsi a recepire qualunque proposta di liquidazione proveniente dall’avvocato esterno, come lo stesso ha pienamente ammesso nel c.d. “atto di chiarimenti” trasmesso al Dirigente della Sezione Amministrativa: “… il sottoscritto ha in buona fede recepito i valori delle singole controversie dichiarati dai legali esterni officiati dalla Regione Puglia. Ciò in quanto trattasi di professionisti destinatari di piena fiducia dell’Ente, visto il nutrito contenzioso loro affidato nel tempo dalle diverse compagini politiche succedutesi al governo”.
Dunque le deduzioni che la dirigente ha firmato gli schemi dei disegni di legge istruiti dal lavoratore, indica lo sviluppo ordinario dell’iter procedimentale per la presentazione dei disegni di legge per le spese fuori bilancio, con fasi successive e distinte competenze dei responsabili di ciascuna, ma non esclude o diminuisce e anzi conforta che “a monte” il lavoratore era chiamato, in ragione dei compiti e delle responsabilità connesse alla posizione organizzativa conferitagli, a mettere a disposizione dell’Ufficio un dato controllato e corretto, su cui si potesse fare affidamento per gli ulteriori passaggi in cui si articola la procedura, come di competenza della dirigente preposta al servizio o di altri funzionari, chiamati a svolgere attività formalizzate le quali in quanto tali erano già palesi e non occultabili.