Non sono validi nel pubblico impiego inquadramenti e/o retribuzioni diversi da quelli previsti dal CCNL

Corte di Cassazione, sentenza n. 8134 del 27 marzo 2025

La Corte territoriale, pur a fronte della nullità per stipula senza previo concorso, ha ritenuto che le retribuzioni fossero dovute ed anche in tal caso non si può che riportare la fattispecie appunto a quella dell’art. 2126 c.c., ricorrendo l’ipotesi del contratto di lavoro nullo, ma seguito dall’esecuzione di fatto delle prestazioni; la Corte territoriale ha ritenuto che la particolarità del rapporto «non riconducibile, per la natura dei compiti assegnati e per le modalità di espletamento degli stessi, ad un tipico rapporto di lavoro a tempo determinato previsto dal CCNL comparto sanità» giustificasse il riconoscimento di emolumenti non in linea con i disposti della contrattazione collettiva. 

Il ragionamento è giuridicamente errato, in quanto la P.A. non ha alcuna possibilità di stipulare contratti di lavoro pubblico privatizzato con modalità “atipiche” o “particolari”, in ragione delle mansioni da svolgere, retribuendoli senza osservanza piena delle regole di cui alla contrattazione collettiva.

Tale trattamento scaturisce dalla combinazione delle regole della contrattazione collettiva sulla misura della retribuzione con quelle sull’inquadramento del personale e non possono essere attribuiti trattamenti economici non previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, nemmeno se di miglior favore (Cass. 2 dicembre 2019, n. 31387); analogamente, non possono esservi inquadramenti che non siano riportabili a quelli di cui alla contrattazione collettiva, potendosi solo adattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativo nel contratto collettivo, alle diverse esigenze organizzative, senza modificare la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie, in quanto il rapporto è regolato esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato (Cass. 2 dicembre 2019 n. 31387).

La conseguenza è che non risulta configurabile un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire un trattamento economico che non trova titolo nel contratto collettivo, nemmeno se di miglior favore, sicché, a differenza di quanto accade nel lavoro privato, resta del tutto irrilevante ad escludere l’indebito che la corresponsione da parte del datore pubblico sia avvenuta consapevolmente e volontariamente (Cass. 9 maggio 2022, n. 14672).

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