Per sostenere l’abusivo utilizzo del pc aziendale, non bastano ora e numero dei collegamenti, ma si deve fornire pure la prova della loro durata

Corte di Cassazione, ordinanza n. 8943 del 4 aprile 2025

La Corte d’Appello ha esaminato la relazione tecnica depositata dalla società, ritenendola non idonea a fornire una prova attendibile circa la durata giornaliera della navigazione in rete.

In particolare, la Corte ha rilevato che la società non aveva adempiuto in modo preciso e circostanziato al proprio onere di provare non solo l’accesso a internet per fini personali, ma anche la frequenza e la durata degli accessi, osservando che la relazione tecnica prodotta dalla società non forniva dati univoci e oggettivi circa la durata effettiva della navigazione, limitandosi a una ricostruzione parziale e priva di elementi certi.

Ne consegue che la doglianza si traduce, in realtà, in una diversa lettura del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2013, n. 24148).

Né assume rilievo l’asserito omesso esame delle note difensive, atteso che esse non integrano un “fatto storico” rilevante ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., ma si risolvono in mere argomentazioni difensive.

Deve inoltre rilevarsi che la sentenza impugnata è conforme alla decisione di primo grado (c.d. doppia conforme), con conseguente inammissibilità del motivo ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., se il ricorrente non indica specificamente le ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni e non dimostra che esse siano tra loro divergenti (v. Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 20944 del 2019; Cass. n. 268 del 2021; Cass. n. 29002 del 2021; Cass. n. 25027 del 2021).

Nel caso di specie, il ricorrente si limita ad affermare genericamente che le motivazioni sono diverse, ma non illustra né spiega le differenze tra le rationes decidendi dei due giudici del merito, con conseguente inammissibilità del motivo.

In ogni caso, come rilevato dalla Corte territoriale, la società non ha fornito alcun elemento oggettivo idoneo a comprovare la durata media giornaliera dei collegamenti, elemento indicato nella contestazione disciplinare come pari a circa tre ore.

Al contrario, la relazione di parte si è limitata a riportare elenchi di accessi senza fornire indicazioni attendibili circa la durata effettiva delle connessioni giornaliere, né la relazione spiega perché tale dato non fosse rilevabile.

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