Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 14978 del 29 maggio 2023
X conveniva, davanti al Tribunale di Napoli, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Banca d’Italia, per far dichiarare ed accertare che, sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale n. 216/2015, aveva diritto ad ottenere il controvalore in euro delle banconote in lire ancora in suo possesso e per far condannare i convenuti al pagamento di euro 11.748,36 pari al controvalore delle stesse, e, in via subordinata, per fare accertare che l’ingiustificata estinzione del diritto di convertire le lire in euro, prima dell’intervento della Consulta, gli aveva cagionato un danno risarcibile ex art. 2043 cod.civ. che quantificava in euro 11.748,36 o nella diversa somma che il giudice avrebbe liquidato equitativamente.
La Corte di Appello ha riconosciuto a X il diritto alla conversione delle lire in suo possesso in euro.
Il Ministero deduce «Violazione/o falsa applicazione dell’art. 3° comma 1° bis della legge 96 del 1997, degli artt. 2034 cod.civ., 2938 cod.civ., 2969 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.»; alla Corte d’Appello rimprovera di avere qualificato il termine previsto dall’art. 3 comma 1 bis della l. n. 96/1997 come di prescrizione, perché, a differenza di quanto stabilito al comma 1 e al comma 2, ove il legislatore fa esplicito riferimento alla prescrizione, il comma 1 bis non contiene alcun riferimento a detto istituto, atteso che, allo scopo di eliminare una situazione di oggettiva incertezza, prevede che le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d’Italia non oltre il 28 febbraio 2012 e, quindi, a suo avviso, porrebbe un limite temporale all’esercizio di un’attività; il Ministero aggiunge che il termine in discussione non potrebbe essere di prescrizione anche perché altrimenti ne sarebbe possibile l’interruzione, con conseguente procrastinabilità per un tempo indefinito della consumazione del termine di conversione, contraria alla ratio legis volta a garantire la certezza dei rapporti giuridici in un ambito delicato come quello della contabilità pubblica e della politica monetaria
Il Collegio ritiene che le questioni poste dal motivo di ricorso – natura decadenziale o prescrizionale del termine di cui all’art. 3 comma 1 bis della l. n. 96/1997, abbiano rilievo nomofilattico e che pertanto sia opportuno trattarle in Pubblica Udienza.