Corte di Cassazione, ordinanza n. 20524 del 17 luglio 2023
Era stato ingiunto all’ASP di pagare a X la complessiva somma di Euro 3.874,42, di cui Euro 2.850,00 a titolo di rivalsa avente ad oggetto l’IVA non versata sui compensi per le prestazioni professionali veterinarie, oggetto di sei fatture emesse dall’opposto nel corso dell’anno 2007.
Con la sentenza indicata, la Corte di Appello di Caltanissetta rigettava l’appello proposto dall’ASP rilevando che il X aveva svolto, in qualità di veterinario libero professionista la propria attività in favore dell’ASP, in forza di un rapporto contrattuale di diritto privato, nell’ambito dei piani di eradicazione della tubercolosi e della brucellosi, vista l’insufficienza di personale veterinario nell’organico dell’Ente.
Poiché l’esenzione prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18 del d.p.r. n. 633 del 1972 costituisce una deroga al principio generale secondo il quale l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso dal soggetto passivo, la stessa deve essere interpretata in senso restrittivo, in conformità alla direttiva 77/388/CEE e alla giurisprudenza unionale (Cass. n. 11142/2021 e Corte di giustizia, 20 novembre 2003, C-212/01), con la conseguenza che deve intendersi riferita solo alle “prestazioni mediche”, ossia agli interventi diretti alla diagnosi, cura e guarigione delle malattie o dei problemi di salute, ovvero alla prevenzione della loro insorgenza (Cass. n. 22577 del 2012 e n. 25440 del 2018).
L’art. 10, comma 1, n. 18 del d.p.r. n. 633 del 1972 richiede, ai fini dell’esenzione dell’imposta, che la prestazione sanitaria sia resa alla persona, sicché non può rientrarvi anche la diversa fattispecie riguardante la prestazione resa dal veterinario, seppure a fini di profilassi funzionale alla tutela della salute pubblica.
Nella specie, invece, è stato accertato che il X aveva svolto la propria attività di veterinario per conto dell’Azienda sanitaria siciliana, quale professionista esterno, in forza di un contratto di prestazione d’opera di diritto privato.