Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 100 del 27 luglio 2023
I convenuti si erano resi responsabili della violazione dell’art. art. 61, co. 9, del D.L. n. 112/2008, per l’omesso versamento del 50 per cento del compenso spettante in favore del Comune di X per incarichi extraistituzionali non autorizzati (collaudo di opere pubbliche) dalla medesima amministrazione all’ing. Y, comportante un’ipotesi di danno erariale quantificabile in euro 31.614,90, e l’ing. Y era ritenuto responsabile di avere omesso il riversamento dei compensi percepiti, derivanti da attività extraistituzionale non autorizzata dall’amministrazione di appartenenza (Comune di X), comportante un’ipotesi di danno erariale quantificabile in euro 61.358,92.
Al riguardo deve premettersi che il termine di prescrizione dell’azione erariale nelle dedotte ipotesi di responsabilità – connessa al mancato pagamento al Comune di X del 50% dei compensi relativi agli incarichi di collaudo conferiti da Veneto Acque s.p.a., dal Comune di S. Anna D’Alfaedo, dal Comune di Dolcè, dalla società Veneto Acque s.p.a. e dal Comune di San Martino Buon Albergo – decorre dalla data in cui le singole Amministrazioni conferenti l’incarico hanno erroneamente provveduto al pagamento integrale dei relativi compensi all’esecutore Y , come per la verità rilevato sia da parte dei convenuti che da parte della stessa Procura erariale. È infatti in questo momento che è venuto a determinarsi, per via dell’omessa acquisizione di una posta attiva prevista dalla legge, il nocumento patrimoniale al bilancio dell’Amministrazione comunale di X, in assenza, come di specificherà, di circostanze che possano comportare lo slittamento di tale termine.
Alla luce di quanto sopra indicato, e richiamata anche la superiore esposizione quanto ai profili oggettivi, ritiene il Collegio che debba in conclusione essere disposta condanna al pagamento a titolo di danno erariale in favore del Comune di X, di una somma equitativamente fissata pari al 30% del danno derivante dalla mancata entrata di euro 6.419,40 arrecato all’Amministrazione.
Per ciò che attiene, invece, all’omesso riversamento da parte dell’Ing. Y dei compensi percepiti derivanti da attività extraistituzionale non autorizzata all’amministrazione di appartenenza, la domanda è fondata, sussistendo in atti ampia prova dell’espletamento da parte dell’ing. Y di incarichi extra-istituzionali senza la prescritta autorizzazione da parte del Comune di X del quale era dipendente, circostanza neppure contestata dallo stesso convenuto.
Dalla violazione dell’obbligo di richiedere la prescritta autorizzazione e dal conseguente obbligo di riversamento del corrispettivo previsto come sanzione – hanno ricostruito le Sezioni Riunite della Corte dei conti – non deriva di per sé alcun danno erariale per l’Amministrazione, avendo tali condotte una valenza neutra ai fini della responsabilità amministrativo- contabile.
La responsabilità è invece integrata ogni qual volta all’illegittimo espletamento di incarichi non autorizzati, si accompagnino poi ulteriori diverse condotte produttive di danno (danno da disservizio in caso ad esempio, di mancato contemporaneo svolgimento delle prestazioni istituzionali, danno da lesione di esclusiva, in caso di violazione del sinallagma contrattuale o di percezione indebita di relativa indennità, danno all’immagine, nella ricorrenza dei presupposti di legge, etc.): tra queste condotte figura anche quella distinta ed autonoma dell’omesso riversamento, che nell’integrare un’ipotesi tipizzata di responsabilità erariale, ben lungi dal configurare una responsabilità sanzionatoria, deve invece essere ascritta tra le fattispecie della responsabilità risarcitoria pura, conseguente all’omessa acquisizione da parte dell’Amministrazione di un’entrata vincolata, prevista dall’ordinamento, come anche da ultimo recentemente ribadito (vedi Corte dei conti, Sez. II App. n.122/2023).
Quindi la Corte ha dichiarato la responsabilità dell’Ing. Y per omesso riversamento delle somme percepite per collaudo all’amministrazione di appartenenza