Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n. 265 del 3 agosto 2023
La convenuta, quale dipendente dell’Ispettorato del Lavoro, pur essendo assegnataria come “ispettore” principale della pratica, dopo aver verificato il 5 settembre 2018 l’irregolarità della costituzione dei due rapporti di lavoro, sarebbe rimasta inattiva dal successivo giorno 6 fino al 28 luglio 2020, omettendo così di concludere il procedimento mediante l’adozione del verbale di accertamento e notificazione ex art. 14 del D. Lgs. n. 124/2004, con il quale avrebbe dovuto applicare i provvedimenti sanzionatori di cui ai commi 3 e 3 ter dell’art. 3 del D.L. n. 12/2002, e successive modifiche e integrazioni, nella misura minima di € 1.500,00 per ciascun lavoratore irregolare. In caso di mancata ottemperanza al verbale di accertamento, ovverosia di mancato pagamento in misura ridotta, le sanzioni sarebbero state quantificate nella maggior somma di € 3.000,00 per ciascun rapporto di lavoro irregolare, per un totale di € 6.000,00, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/81.
A parere del Pubblico Ministero, sussisterebbe un’ipotesi di responsabilità erariale, in quanto la convenuta, quale dipendente dell’Ispettorato del Lavoro, avrebbe cagionato all’Amministrazione un danno riveniente dall’omessa applicazione delle sanzioni, nella misura complessiva di € 6.000,00, tenendo una condotta gravemente colposa consistente nel non istruire e concludere la pratica nell’ampio arco di tempo compreso tra il 6 settembre 2018 ed il 28 luglio 2020.
In particolare, l’accertamento del rapporto di causalità omissiva passa attraverso l’enunciato “controfattuale” che pone al posto dell’omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal terzo” (così, da ultimo, Sez. II Centr., sent. n. 630/2022). L’accertamento non dev’essere però condotto sulla base dei parametri del giudizio penale, ma secondo i criteri civilistici. In altri termini, “ciò che differenzia l’accertamento del nesso causale in sede penale ed in sede civile o contabile (…) è la regola probatoria, valendo per il primo il principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel secondo quello della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non” (così Cass. Civ. in sent. 22 ottobre 2013 n. 23933).
Nessun dubbio sulla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva e il danno, in quanto, facendo ricorso al c.d. “enunciato controfattuale”, appare evidente che, “ponendo al posto dell’omissione il comportamento alternativo dovuto”, “la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato”, con ragionevoli probabilità di successo (Sez. II Centr., sent. n. 278/2019).
Ne consegue che la convenuta è tenuta a versare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a titolo di danno patrimoniale, la somma complessiva di € 3.000,00.