Corte di Cassazione, ordinanza n. 23085 del 28 luglio 2023
Con ordinanza-ingiunzione il Comune irrogava nei confronti di X la sanzione pecuniaria di
euro 220,50 per aver lasciato cartoni al di fuori delle colonnine dell’isola ecologica a scomparsa di piazza S. Maria.
Con l’unico motivo formulato, il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt.91 e 92 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c., per aver il Tribunale di Lucca, con l’impugnata sentenza, ritenuto illegittimamente giustificata la compensazione delle spese disposta dal giudice di primo grado sulla base di una debole ed ambigua argomentazione difensiva di esso ricorrente, quale opponente, e sulla scorta di una probabile commissione della violazione (ancorché considerata non provata con certezza con la sentenza del Giudice di pace) posta a fondamento della sanzione amministrativa.
Il motivo è fondato. Infatti, nella vicenda processuale in questione, il giudice di appello avrebbe dovuto considerare che – ai fini della valutazio ne della legittimità o meno della disposta compensazione da parte del giudice di primo grado – sarebbe stato necessario fare applicazione della norma di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione temporalmente applicabile ovvero in quella sostituita con l’art. 13, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, come successivamente incisa dalla sentenza della Corte costituzionale del 19 aprile 2018, n. 77.
Pertanto, la compensazione avrebbe dovuto trovare fondamento o nella presenza dell’assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, oppure – per effetto della portata della suddetta sentenza di illegittimità costituzionale – an che nella ipotesi di sussistenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Risulta, perciò, evidente che – come correttamente denunciato dal ricorrente – la valutazione compiuta dal primo giudice per compensare integralmente le spese del giudizio, ricondotta al dichiarato annullamento dell’opposta ordinanza-ingiunzione per insussistenza di prove sufficienti della responsabilità del ricorrente (come previsto dall’art. 6, comma 11, del d. lgs. n. 150/2011) non può sussumersi in alcuna delle richiamate ipotesi dettate dal vigente citato art. 92, comma 2, c.p.c., ragion per cui il Tribunale di Lucca non avrebbe potuto ritenere – con la sentenza impugnata in questa sede – legittimamente applicata la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, non ricadendosi affatto in un caso riconducibile alla necessità dell’esame di una questione nuova o alla presenza di gravi ed eccezioni ragioni o altre assimilabili (v., per tutte, Cass. n. 1950/2022).
In definitiva, il ricorso va accolto.