Le Sezioni riunite in sede di controllo già si erano pronunciate con deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, ritenendo che “l’esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai c. 3 e 4 dell’art. 5 del D.lgs. n. 175 del 2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l’acquisto della posizione di socio”, bensì unicamente quelle concernenti la costituzione della società o l’acquisizione di una partecipazione societaria diretta o indiretta.
Come evidenziato dalla citata pronuncia delle Sezioni riunite, “tratto comune alle sopra accennate operazioni è la circostanza di essere deliberate dall’ente pubblico successivamente all’assunzione della posizione di socio (e nell’esercizio dei poteri ad essa conseguenti). Invece, l’art. 5, comma 3, TUSP ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l’acquisto di partecipazioni) in cui l’Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio”.
L’assunzione della qualità di socio segna, pertanto, la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all’esame della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5, c. 3, TUSP, e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione.
Il caso di specie concerne la costituzione di una nuova società a partecipazione mista pubblico privata da parte di società preesistente ad intera partecipazione pubblica, della quale il Comune di Gattatico riveste già la qualità di socio. Pertanto, in caso di conclusione dell’operazione, il Comune di Gattatico verrebbe ad essere titolare di una partecipazione indiretta nella costituenda società.
Tuttavia, l’art. 5, c. 3, del TUSP, nell’indicare le partecipazioni indirette, fa riferimento ai soli casi di acquisizione di quote e non anche a quelli di costituzione di nuove società. È dunque solo in relazione alle ipotesi di partecipazioni indirette assunte tramite acquisizione che trova applicazione il disposto di cui all’art. 5, c. 3 e 4, D. Lgs. n. 175/2016. Per quanto evidenziato, la Sezione ritiene pertanto insussistente anche sotto il profilo oggettivo l’ammissibilità dell’istanza.