L’inerenza dei costi per la Cassazione deve essere provata dal contribuente, per le corti di giustizia (di Milano ed Emilia Romagna) dal Fisco

Corte di Cassazione, sentenza n. 15530 del 1 giugno 2023

Costituisce orientamento pacifico della Suprema Corte quello secondo il quale, in tema di imposte sui redditi delle società, la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all’attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità – anche solo potenziale ed indiretta – secondo una valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso di contestazioni dell’amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l’imponibile maturato e, quindi, l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l’attività di impresa e non ai ricavi in sé (ex multis, Cass. n. 24880 del 18.08.2022).

Secondo la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano (sentenza n. 2380 del 28 giugno 2023), invece, l’onere probatorio è a carico del Fisco. Infatti, secondo tale pronuncia, l’amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare in modo circostanziato la pretesa erariale, indicando precisamente le ragioni giuridiche poste a fondamento dell’atto impositivo, a pena di annullabilità dell’atto stesso.
In base a tale principio la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano ha ritenuto non sufficientemente provata, da parte dell’Agenzia delle entrate, l’asserita non inerenza dei costi per insufficiente descrizione in fattura.
Nel caso in esame i giudici lombardi si sono, tra l’altro, rifatti ad un caso analogo risolto con sentenza n. 499/2023 dalla Corte di giustizia tributaria dell’Emilia Romagna. Quest’ultima aveva, infatti, rigettato l’appello proposto dall’Ufficio per non avere assolto all’onere della prova come disciplinato dal novellato art. 7 comma 5 bis D.lgs. 546/1992, adducendo una generica contestazione sull’inerenza dei costi relativa ad alcune fatture.

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