Consiglio di Stato, ordinanza n. 8184 del 6 settembre 2023
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del codice della navigazione, la proprietà delle opere non amovibili realizzate dal concessionario sull’area demaniale viene acquistata dallo Stato automaticamente, nel momento in cui viene a cessare l’efficacia del titolo concessorio.
L’effetto devolutivo, legalmente tipizzato, è ancorato, non al momento in cui viene rilasciato il titolo concessorio ovvero a quello in cui viene stipulata fra le parti l’eventuale convenzione accessiva al provvedimento amministrativo, bensì al momento in cui spira l’efficacia del titolo concessorio medesimo.
Siffatto meccanismo acquisitivo automatico opera sia all’atto del rilascio e della scadenza della prima concessione, sia quando, dopo la sua prima scadenza, sia rilasciata una nuova concessione, anche identica alla precedente e per innumerevoli volte.
L’eventuale ricognizione in via amministrativa o l’accertamento giurisdizionale del diritto di proprietà in capo allo Stato hanno effetti soltanto dichiarativi e accertativi di una situazione giuridica già costituitasi per effetto della disposizione di legge.
La ricognizione dello stato effettivo di consistenza può incidere eventualmente sulla determinazione e quantificazione del canone dovuto per l’occupazione del suolo pubblico.