Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 76/2023/PAR
La richiesta, sottoscritta dal Sindaco pro tempore, attiene alla “possibilità che un ente locale si accolli un finanziamento, avente i requisiti minimi definiti dall’art. 204 comma secondo d.lgs. n. 267/2000, soggetto a gravami quali pegno e ipoteche su beni disponibili, i cui frutti sono utilizzati ai fini del raggiungimento degli scopi istituzionali”. Il Comune aggiunge che “la problematica insorge nel momento di assegnazione dei beni societari in continuità aziendale dalla società al Comune in qualità di unico socio”.
Riassuntivamente, si possono trarre le seguenti conclusioni. L’accollo di debiti finanziari di una società partecipata da parte del comune partecipante è consentito nei casi in cui:
(a) sussistano i presupposti di cui agli artt. 199, 202, 203 e 204 TUEL, relativi alla natura del debito oggetto di accollo e alla sua finalizzazione a spese di investimento (art. 119 Cost.);
(b) sussistano altresì le condizioni poste dalle norme di contabilità pubblica per il ricorso all’indebitamento da parte dell’ente accollante, nel momento in cui avviene l’accollo;
(c) non ricorrano i presupposti del divieto di soccorso finanziario nei confronti delle società partecipate, di cui all’art. 14 TUSP;
(d) sussistano, infine, le concrete ragioni di interesse pubblico che giustificano l’operazione sul piano della ragionevolezza economica, da valutarsi con riferimento alla specifica situazione di fatto.
La circostanza che il debito sia garantito da ipoteca e pegno su beni già di proprietà della società partecipata, successivamente trasferiti (o in procinto di essere trasferiti) al patrimonio disponibile del comune, non preclude l’accollo del debito. La responsabilità relativa alla valutazione dei presupposti e delle condizioni per procedere all’assunzione del debito appartiene, naturalmente, all’Amministrazione, così come rientrano nella sua discrezionalità le valutazioni relative alle ragioni di pubblico interesse.