Corte di Cassazione, sentenza n 27064 del 21 settembre 2023
Secondo l’indirizzo di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, le aziende ospedaliere universitarie sono soggette all’applicazione dei principi che, ai sensi dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, come modificato dall’art. 11 della l. n. 103 del 1979, regolano il “patrocinio autorizzato” delle università, spettante per legge all’Avvocatura dello Stato, in considerazione del rapporto di piena osmosi e di sostanziale cogestione che lega dette aziende alle università; pertanto, la facoltà di derogare a tale patrocinio per avvalersi dell’opera di un avvocato del libero foro è subordinata, anche per le aziende ospedaliere universitarie, alle condizioni previste dalla norma citata (Cass. n. 24545 del 2018 e n. 39430 del 2021, entrambe relative alla odierna ricorrente).
Secondo il richiamato art. 11, salve le ipotesi di conflitto, ove le amministrazioni pubbliche non statali come quella di specie «intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza». Come affermato da Cass. Sez. U. n. 24876 del 2017, si tratta di «facoltà esercitabile in casi eccezionali». Deve trattarsi di un «caso speciale» ed in relazione a tale specialità del caso deve essere specificatamente motivata la delibera.
Nel caso concreto la motivazione della delibera in esame non attiene al profilo oggettivo della specialità del caso tale giustificare l’opzione di non avvalersi della Avvocatura dello Stato e di avvalersi invece di un avvocato del libero foro, ma al profilo soggettivo dell’avvocato prescelto in considerazione della sua conoscenza della vicenda in questione. In tal modo non risulta illustrata la ragione della scelta a monte fra i due patrocini, quello dell’Avvocatura dello Stato e quello del libero foro, risulta soltanto indicata la ragione per la quale sia stato selezionato un avvocato del libero foro anziché un altro. Dal punto di vista della specialità del caso la delibera non risulta motivata.
La carenza del presupposto previsto dalla legge rende nullo il mandato alle liti conferito all’avvocato del libero foro (Cass. Sez. U. n. 30008 del 2019). Dal rilievo della nullità della procura alle liti non discende però l’inammissibilità dell’appello perché la disposizione dell’art. 182, comma 2, c.p.c., secondo cui il giudice, quando rileva un vizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna alle parti un termine perentorio per il rilascio della stessa o perla sua rinnovazione, si applica anche al giudizio d’appello e tale provvedimento può essere emesso all’udienza prevista dall’art. 350 c.p.c. (Cass. n. 13597 del 2021; n. 2498 del 2022).
Ove permanga all’esito della riassunzione della causa il vizio determinante la nullità della procura, il giudice di rinvio dovrà adottare il provvedimento di cui all’art. 182.