Corte di Cassazione, sezione V, sentenza n. 21625 del 23 ottobre 2015
Nelle sentenze produttive degli effetti di contratto non concluso, traslativo della proprietà di immobile, ex art. 2932 cod. civ., la condizione del pagamento del prezzo deve ritenersi non apposta in quanto meramente po -testativa. Infatti è dirimente a tale proposito la considerazione che la controprestazione costituita dal pagamento del prezzo da parte dell’acquirente che ha agito ex art. 2932 c.c. è già stata seriamente offerta nell’ambito di valutazioni di convenienza già operate dall’acquirente all’atto dell’introduzione del giudizio ex art. 2932 c.c., comma 2, e pertanto il pagamento del prezzo è circostanza che dipende in senso giuridico esclusivamente dalla volontà dell’acquirente che si è già manifestata in tal senso.
Dunque in materia di imposta di registro, la sentenza che, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento da parte sua del corrispettivo pattuito, è di per sè soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, in quanto è applicabile il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 27, comma 3, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell’acquirente ( cfr., in tal senso, Cass. n. 16818 del 24/07/2014, Cass. n. 8544 del 11/04/2014,Cass. n. 6116 del 16/03/2011).
Per le ragioni testé esposte reputa il collegio di doversi discostare da due diversi recenti pronunciamenti della corte di legittimità ( Cass. n. 9097 del 06/06/2012 e Cass. n. 18180 del 26/07/2013 )
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